Sanzione disciplinare del docente universitario medico e attività assistenziale inscindibile (TAR Lazio n. 14004 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di inscindibilità tra funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, proprio dei professori e ricercatori universitari di materie cliniche, comporta che la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio si riverberi automaticamente anche sui profili assistenziali. La competenza disciplinare nei confronti del docente universitario, anche quando svolge attività assistenziale, spetta al Rettore o al suo Delegato, ai sensi dell’art. 10, legge n. 240/2010. Il termine di conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza completa dei fatti disciplinarmente rilevanti da parte dell’organo competente, e non dalla frammentaria conoscenza acquisita da altri organi. Il sindacato del giudice amministrativo sulla sanzione disciplinare è limitato alla palese illogicità, manifesta irragionevolezza o evidente travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, ricercatore confermato in Neuropsichiatria Infantile presso un ateneo, svolgeva attività assistenziale presso il Policlinico Umberto I. A seguito di esposti presentati da studenti di un master di cui era direttore, veniva sottoposto a procedimento disciplinare, conclusosi con la sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per due mesi, comprensiva dell’attività assistenziale.
Dopo il rigetto di un ricorso d’urgenza e la sentenza favorevole del Tribunale del Lavoro, la Corte d’appello dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Il ricorrente riproponeva quindi il ricorso dinanzi al TAR, deducendo la nullità della sanzione per difetto di base normativa, l’incompetenza dell’Università e la tardività del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, il Collegio ha escluso il difetto di base normativa, richiamando il principio di inscindibilità tra funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca, sancito dall’art. 1, comma 2, legge n. 230/2005 e dalla giurisprudenza costituzionale. La sanzione disciplinare della sospensione, prevista dall’art. 87, RD n. 1592/1933, si applica pertanto anche all’attività assistenziale, stante l’unitarietà del provvedimento disciplinare.
Quanto al vizio di incompetenza, la Corte ha precisato che la potestà disciplinare spetta al Rettore o al suo Delegato, ai sensi dell’art. 10, legge n. 240/2010, anche per i docenti universitari che svolgono attività assistenziale. Nel caso di specie, la contestazione riguardava l’attività di docente, esercitata quale Direttore del master, rendendo legittimo l’esercizio del potere disciplinare da parte dell’Ateneo.
Il Collegio ha inoltre respinto l’eccezione di tardività, affermando che il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla conoscenza completa dei fatti da parte dell’organo competente, e non dalla frammentaria conoscenza acquisita da altri organi. Nel caso in esame, l’avvio del procedimento è stato correttamente collocato al 3 dicembre 2015, con la formalizzazione dell’avviso da parte del Delegato del Rettore.
Infine, la sanzione è stata ritenuta proporzionata e ragionevole, avendo il Collegio di Disciplina accertato una grave irregolarità nei lavori della commissione d’esame, con lesione della dignità e della credibilità della funzione di docenza.
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Nota della Redazione
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