Ius variandi e rinnovi contrattuali nel congelamento prezzi energia (Cons. Stato n. 2456 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 3 del d.l. 9 agosto 2022 n. 115, convertito in legge n. 142/2022, costituisce misura eccezionale di limitazione ex lege della libertà negoziale e va interpretato in senso tassativizzante. La sospensione dell’efficacia delle clausole di modifica unilaterale del prezzo riguarda il solo ius variandi in senso stretto, esercitato per giustificato motivo prima della scadenza del termine base del contratto. Restano fuori dall’ambito applicativo gli aggiornamenti tariffari alla scadenza delle condizioni economiche, in quanto frutto di meccanismo di rinnovo automatico preventivamente negoziato e fondato sulla libera scelta del consumatore di non recedere. Le comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche scadute non integrano pertanto la pratica commerciale scorretta contestata.
Il Fatto
Nel contesto della crisi energetica seguita al conflitto russo-ucraino, l’art. 3 del d.l. n. 115/2022 ha sospeso fino al 30 aprile 2023 l’efficacia delle clausole che consentono al fornitore di energia elettrica e gas di modificare unilateralmente le condizioni generali relative al prezzo, dichiarando inefficaci i preavvisi comunicati per tale finalità prima dell’entrata in vigore del decreto.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato avviò un procedimento per pratiche commerciali scorrette nei confronti di un fornitore, contestando che le comunicazioni di rinnovo avessero aggirato il divieto. All’esito dell’istruttoria, con provvedimento del 31 ottobre 2023, accertò due pratiche scorrette ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo e irrogò una sanzione di € 560.000,00. Il TAR Lazio annullò il provvedimento, richiamando un proprio precedente. L’Autorità propose appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal carattere eccezionale della disposizione, che limita per legge il principio generale della libertà negoziale e impone quindi una lettura restrittiva. Assume rilievo decisivo l’avverbio "unilateralmente", che circoscrive l’operatività della norma alla figura dello ius variandi per giustificato motivo, tratteggiata dall’art. 10 della direttiva n. 2019/944 e specificata dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 210/2021 e dall’art. 13.1 del Codice di condotta commerciale approvato dall’ARERA.
Ferma la ratio pro-consumeristica, la portata della previsione è circoscritta al caso in cui il fornitore modifichi il prezzo prima che spiri il termine base del contratto, garantendo la stabilità del corrispettivo durante la durata naturale del rapporto. Ne restano fuori gli aggiornamenti alla scadenza: qui la modifica non è unilaterale, ma si fonda su un meccanismo di rinnovo automatico con ultrattività delle condizioni originarie, pattuito in apposita clausola e rimesso alla scelta del consumatore di non recedere. Il Collegio richiama la propria ordinanza cautelare n. 5986 del 2022, che già aveva distinto i contratti con scadenza predeterminata delle condizioni economiche dai contratti a tempo indeterminato.
La conclusione trova conferma negli elementi di accompagnamento: l’ordine del giorno approvato in sede di conversione del decreto, il dossier del Servizio Studi parlamentare e il comunicato congiunto AGCM-ARERA del 13 ottobre 2022, che distingue le modifiche intervenute prima della scadenza dai rinnovi delle condizioni scadute. Non vale obiettare che il comunicato riguardasse le offerte placet, poiché queste presentano struttura negoziale analoga.
Analogo sostegno offre la novella dell’art. 11, comma 8, d.l. n. 198/2022, che ha aggiunto un periodo all’art. 3, comma 1: tale intervento, lungi dall’avere portata innovativa, ha solo precisato quanto già implicitamente ricavabile dal testo originario. Nel caso concreto, le variazioni oggetto delle circa 20.000 lettere contestate riguardavano condizioni economiche prorogate alla scadenza per mancato recesso, sino ad apposita comunicazione di variazione; le ulteriori comunicazioni concernevano condizioni rinnovate di tre mesi in tre mesi.
Le modifiche non rientrano dunque nel perimetro applicativo della norma e sono state legittimamente poste in essere. L’appello è infondato e va respinto, con assorbimento dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a.; le spese sono integralmente compensate in ragione della novità delle questioni.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 24 Cod. cons. – Pratiche commerciali aggressive
- Art. 25 Cod. cons. – Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento