Notifica al dipendente pubblico valida presso l’ufficio e raggiungimento dello scopo (Cons. Stato n. 4155 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la notificazione del ricorso al dipendente pubblico è validamente eseguita presso l’ufficio in cui presta servizio, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 2, c.p.a., anche quando non avvenga a mani proprie del destinatario. La regola della consegna a mani proprie di cui agli artt. 137 e 138 c.p.c. non esclude la validità della notifica effettuata nel luogo di lavoro, non potendosi distinguere tra ufficio pubblico e privato. Ove pure si ravvisi un vizio della notificazione, opera il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., richiamato dall’art. 160 c.p.c., tutte le volte che l’atto sia venuto a conoscenza del destinatario. L’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica, che impedisce l’esame della domanda nel merito, integra nullità della sentenza per motivazione apparente e impone l’annullamento con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..

Il Fatto

Un dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio presso un Comando provinciale, ha impugnato davanti al TAR Lazio il verbale di scrutinio per l’accesso a una qualifica superiore, contestando i punteggi assegnati dalla Commissione. Non essendo risultato utilmente collocato in graduatoria, ha proposto motivi aggiunti avverso le note con cui l’Amministrazione gli aveva comunicato il punteggio e chiesto l’inserimento tra i vincitori.

Il ricorrente aveva notificato il ricorso e i motivi aggiunti ai due controinteressati che lo precedevano in graduatoria, mediante invio agli indirizzi di posta elettronica certificata dei rispettivi Comandi di appartenenza. Il TAR, con la sentenza n. 16941/2022, ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti inammissibili per nullità della notifica, sul rilievo che i destinatari erano a conoscenza della circostanza che i due controinteressati si trovavano in formazione presso un istituto romano. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 105, comma 1, c.p.a., che consente la rimessione al primo giudice quando sia stato leso il diritto di difesa o la sentenza sia nulla. Richiamando la recente decisione dell’Adunanza Plenaria n. 16 del 20 novembre 2024, il Consiglio di Stato ribadisce che una sentenza di primo grado che dichiari erroneamente inammissibile il ricorso, impedendo l’esame della totalità dei motivi, lede il principio del giusto processo e del doppio grado e integra nullità della sentenza per motivazione apparente.

Nel merito della notifica, la Corte chiarisce che la regola della consegna a mani proprie ex artt. 137 e 138 c.p.c. non è esclusiva. L’art. 139 c.p.c., richiamato dall’art. 39, comma 2, c.p.a., consente la notifica presso il luogo in cui la persona ha l’ufficio, anche non a mani proprie, senza distinzione tra ufficio pubblico e privato; l’opposta lettura restrittiva del giudice amministrativo deve ritenersi superata dall’entrata in vigore del codice del processo amministrativo, in conformità all’orientamento della Cassazione.

Nel caso concreto, entrambi i Comandi di appartenenza avevano attestato la consegna degli atti ai destinatari, mediante accesso al protocollo informatico e tramite raccomandata inviata al luogo di residenza. La documentazione prodotta in appello a comprova della corretta instaurazione del contraddittorio è stata ritenuta ammissibile, nonostante il divieto dell’art. 104, comma 2, c.p.a., perché dotata di speciale efficacia dimostrativa.

In via ulteriore, il Collegio osserva che, pur accedendo alla tesi della nullità, il primo giudice avrebbe dovuto rilevare un errore scusabile e disporre la rinnovazione della notifica, secondo l’insegnamento della Corte cost. n. 148/2021 sull’accessorietà del procedimento notificatorio rispetto all’atto. Opera inoltre la salvezza di cui all’art. 160 c.p.c.: la nullità non può essere pronunciata quando l’atto ha raggiunto lo scopo, come dimostrato dalla conoscenza effettiva da parte dei destinatari. La sentenza va pertanto annullata con rinvio al TAR per l’esame del merito, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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