Revoca permesso per protezione sussidiaria e pericolosità sociale del condannato (Cons. Stato n. 3392 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di pericolosità sociale del titolare di permesso di soggiorno è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza e può fondarsi anche su comportamenti non definitivamente sanzionati in sede penale, con valutazione di portata generale e tendenziale. Il giudice amministrativo si limita a verificare l’assenza di illogicità, di carenza di presupposti o di sintomi di sviamento, senza sostituirsi alla valutazione dell’amministrazione nel bilanciamento tra sicurezza pubblica e unità familiare. Venuto definitivamente meno lo status di protezione sussidiaria, la revoca del relativo permesso costituisce atto vincolato, privo di margine di discrezionalità. In sede di legittimità non rileva la riabilitazione intervenuta dopo l’adozione del provvedimento, poiché il sindacato è condotto secondo il principio tempus regit actum e la circostanza sopravvenuta richiede nuove valutazioni dell’amministrazione, cui il giudice non può sostituirsi per il divieto dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm.
Il Fatto
L’appellante, cittadino kosovaro entrato in Italia nel 2005 e titolare dal 2008 di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, ha risieduto ininterrottamente nel Paese, svolgendo attività lavorativa e ricongiungendosi nel 2021 con la moglie e i figli. Nel 2019 riportava condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen.; nel 2020 vedeva revocato in via definitiva lo status di protezione sussidiaria.
Con decreto notificato il 29 febbraio 2024 il Questore disponeva la revoca del permesso per protezione sussidiaria e rigettava l’istanza di rilascio di un permesso per altri motivi (familiari), ravvisando la pericolosità dell’interessato per l’ordine pubblico. Il T.R.G.A. di Bolzano respingeva il ricorso con la sentenza n. 224/2024. L’appellante ha riproposto i motivi originari, contestando il difetto di istruttoria, l’errato giudizio di pericolosità e il mancato rilievo della riabilitazione medio tempore ottenuta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma integralmente il giudizio di prime cure, escludendo il dedotto difetto di istruttoria, di valutazione e di motivazione. Il provvedimento si fonda sull’art. 23 d.lgs. n. 251/2007, che subordina il rilascio del permesso alla verifica della permanenza delle condizioni che avevano consentito il riconoscimento della protezione, e sull’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che prevede la revoca al venir meno dei requisiti. Esauritosi lo status nel 2020, la revoca del titolo costituiva un atto vincolato, senza margini di discrezionalità.
Quanto al diniego del permesso per altri motivi, l’amministrazione ha valutato tutti gli elementi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998: la gravità del reato commesso, l’allarme sociale, la condotta tenuta durante e dopo i fatti, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo. Nel bilanciamento ha ritenuto prevalente la tutela della sicurezza pubblica, valorizzando la mancanza di sincero riconoscimento della riprovevolezza dell’atto, confermata dal diniego delle attenuanti generiche in sede penale.
Il Collegio richiama il principio per cui il giudizio di pericolosità sociale spetta alla discrezionale valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza e il giudice amministrativo ne verifica solo l’illogicità e la carenza di presupposti (Cons. Stato, Sez. III, n. 523/2012 e n. 4337/2011). Richiama altresì il principio per cui, accertata l’assenza di travisamento o illogicità, non può formularsi un giudizio di merito sul significato del precedente penale, pena la violazione del principio di separazione dei poteri (Cons. Stato n. 4414/2014).
La Corte esclude infine che alla riabilitazione sopravvenuta possa attribuirsi rilievo nel giudizio di legittimità: si tratta di circostanza astrattamente rilevante per ulteriori istanze, ma che richiede nuove valutazioni dell’amministrazione ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, sulle quali il giudice non può esprimersi anticipatamente in forza dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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