Risarcimento da illegittimo diniego edilizio escluso per inerzia del danneggiato (TAR Lombardia n. 46 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, c.p.a. non è risarcibile il danno che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento dei mezzi di tutela. Il principio, già desumibile dall’art. 1227 c.c., opera anche quando la condotta omessa consista nel non aver impugnato l’ordinanza cautelare di rigetto o nel non aver attivato l’esecuzione della sentenza favorevole di primo grado. L’inerzia del ricorrente nell’azionare i rimedi disponibili, in presenza di un errore amministrativo palese, integra causa di esclusione del ristoro. La risalenza della controversia non giustifica l’omessa diligenza processuale. Il nesso di causalità tra illegittimità del provvedimento e pregiudizio economico resta assorbito dalla valutazione di evitabilità del danno.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un immobile ad uso industriale nel Comune di Carnago, aveva chiesto nel febbraio 2000 una concessione edilizia per varianti finalizzate a ricavare due piani sfruttabili mediante una nuova copertura a terrazza. Il diniego opposto dall’Amministrazione è stato annullato in primo grado, con sentenza che accertava l’errore sui presupposti dell’ampliamento in sopraelevazione e sul rispetto delle distanze.
Il Comune ha proposto appello, definito con declaratoria di perenzione. Formatosi il giudicato, la parte ha agito per il risarcimento del danno derivante dall’illegittimità del diniego, quantificandolo nel maggior valore locativo perduto per non aver potuto ampliare il fabbricato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la domanda spostando l’attenzione dal profilo della responsabilità a quello della condotta del danneggiato. In via preliminare osserva che difetta la prova del nesso di causalità giuridica tra fatto lesivo e pregiudizio conseguente, ma la decisione si fonda su una ragione più radicale: l’inerzia del ricorrente.
Il ricorrente, dopo aver ottenuto la fissazione dell’udienza di merito, non ha impugnato l’ordinanza cautelare di reiezione né ha attivato strumenti di esecuzione della sentenza favorevole, in sede amministrativa o di ottemperanza. Questa omissione assume rilievo decisivo perché l’illegittimità del diniego era palese, circostanza che imponeva l’esperimento dei rimedi disponibili.
Il Tribunale richiama l’art. 30, comma 3, c.p.a., che esclude il ristoro dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, e ne individua il fondamento nell’art. 1227 c.c. La sopravvenienza del codice del processo amministrativo rispetto alla fase cautelare non incide, trattandosi di principi già presenti nell’ordinamento. La diligenza esigibile comprendeva sia l’appello cautelare sia l’invito all’autotutela.
Quanto alla dedotta impossibilità di realizzare l’intervento durante la pendenza del giudizio, il Collegio non la valorizza come causa di esclusione: la stessa prospettazione dell’evidenza dell’errore comunale conferma che la parte aveva piena consapevolezza della tutela azionabile. Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della risalenza della controversia.
Nota della Redazione
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