Legittimazione del sindacato esclusa se l’interesse divide gli iscritti (Cons. Stato n. 9905 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la legittimazione attiva delle associazioni sindacali richiede che la questione dibattuta incida in via immediata sulle finalità statutarie e che l’interesse azionato sia comune a tutti gli associati, senza posizioni antitetiche interne. Non è configurabile un interesse collettivo quando la procedura impugnata avvantaggi una parte dei rappresentati, i quali vi abbiano partecipato e ne siano risultati vincitori. In tal caso l’interesse diffuso è eterogeneo e il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione. Resta preclusa l’iniziativa sorretta dal solo interesse al corretto esercizio del potere amministrativo.
Il Fatto
La Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata indice selezioni interne per la progressione verticale del personale a tempo indeterminato inquadrato nei ruoli dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e della Fondazione, oltre al personale universitario strutturato ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 761/1979. Presso la struttura coesistono tre tipologie di personale, assoggettate a comparti di contrattazione distinti: comparto Sanità Pubblica e comparto Istruzione e Ricerca, con fondi separati.
Il sindacato e un dipendente della Fondazione impugnano la deliberazione davanti al TAR Lazio, lamentando la violazione del principio del concorso pubblico e la disparità di trattamento tra concorrenti. Il TAR dichiara il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione di entrambi i ricorrenti. Propone appello la sola organizzazione sindacale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2015 e ne enuclea i presupposti: la questione deve attenere in via immediata al perimetro statutario dell’associazione, l’interesse deve essere comune a tutti gli associati e non devono sussistere conflitti interni o posizioni differenziate. L’interesse collettivo non può ridursi alla sommatoria degli interessi dei singoli iscritti.
L’appellante sostiene di azionare un interesse diffuso, non tutelabile dai singoli, volto a impedire che i fondi regionali vincolati al personale del servizio sanitario regionale finanzino la progressione del personale universitario. Il Consiglio di Stato ritiene il motivo infondato.
Il Collegio giudica inconferente l’esistenza di due rappresentanze sindacali unitarie distinte, qualificate come mere articolazioni della medesima organizzazione, e irrilevante l’afferenza a comparti e fondi separati. Il dato decisivo è altro: diversi dipendenti del comparto Sanità hanno partecipato alle selezioni e alcuni sono risultati vincitori. Essi hanno quindi un interesse opposto alla caducazione degli atti.
La Corte ne trae la conseguenza che l’omogeneità degli interessi costituisce requisito imprescindibile dell’interesse diffuso e che nella specie difetta, essendo i rappresentati portatori di posizioni contrapposte. La declaratoria di inammissibilità pronunciata in primo grado merita conferma, con compensazione delle spese e rigetto dell’appello.
Nota della Redazione
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