Sequestro probatorio, ridimensionamento del vincolo e obbligo di risposta sul perimetro (Cass. pen. Sez. III n. 35766 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di sequestro probatorio è ammesso per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando e in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o apparente. Nel riesame del sequestro probatorio il tribunale verifica la sola astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi della notitia criminis a rendere proficue ulteriori indagini, non la fondatezza dell’accusa né l’elemento soggettivo. Resta però dovuta la risposta ai rilievi difensivi sulla necessità di mantenere il vincolo sull’intero compendio e sulla limitazione dell’oggetto del sequestro: la motivazione che li ometta è apparente e impone annullamento con rinvio.

Il Fatto

Il ricorrente, in proprio e quale legale rappresentante della società titolare dello stabilimento balneare, impugna l’ordinanza con cui il Trib. libertà di Roma, in data 13.05.2026, ha rigettato il ricorso ex art. 354 cod. proc. pen. avverso il decreto di convalida del sequestro probatorio disposto dal P.M. Lo stabilimento, sito in Ostia, è stato sottoposto a vincolo nell’ambito di indagini per i reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav. e all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001, accertati il 15.04.2026.

La difesa articola sette motivi, tutti incentrati sulla violazione degli artt. 125, comma 3, e 253 cod. proc. pen.: motivazione apparente del decreto di convalida, insussistenza degli illeciti, omessa valutazione della consulenza tecnica di parte, prescrizione dei reati, mancata limitazione del vincolo e carenza di motivazione sulla finalità probatoria. Il Procuratore generale conclude per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità. Il ricorso avverso le ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, categoria che ricomprende i vizi di motivazione talmente radicali da rendere l’argomentazione del giudice incomprensibile. Non sono invece deducibili, con questo mezzo, la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., né le censure che mascherano una rivalutazione del fatto.

Su questa base il primo motivo è infondato. Il decreto di convalida indicava le norme violate, descriveva sommariamente il fatto e richiamava il verbale di sequestro della P.G. allegato, così consentendo l’esercizio del diritto di difesa. È legittima la motivazione sintetica o per relationem agli atti processuali, purché espliciti le ragioni probatorie del vincolo.

Quanto al fumus commissi delicti, la Corte ribadisce che nel riesame del sequestro probatorio il tribunale non compie un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa. Verifica se gli elementi della notitia criminis rendano proficuo l’espletamento di ulteriori indagini, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene. Il tribunale non deve accertare l’elemento soggettivo: diversamente la procedura incidentale si trasformerebbe in una preventiva verifica dell’accusa, con usurpazione di poteri riservati al giudice del procedimento principale.

Le difformità rilevate nel sopralluogo dell’aprile 2026 — mq. 17 sotto il profilo demaniale e mq. 227 sotto il profilo edilizio — rendono manifestamente infondato il secondo motivo, che veicola una richiesta di valutazione del fatto. Parimenti infondato è il motivo sulla prescrizione: generico, perché onera chi invoca una diversa data di consumazione, e comunque smentito dalla stessa relazione tecnica di parte, che colloca solo alcuni manufatti anteriormente al 1991 o al 2006.

La Corte accoglie invece i motivi quinto e sesto, e per conseguenza il settimo. L’ordinanza non contiene alcuna risposta sulla necessità di mantenere il sequestro sull’intero stabilimento, questione devoluta nel riesame, né sulla richiesta di limitazione del vincolo alle sole opere contestate. L’omissione si riverbera sulla finalità probatoria, la cui motivazione è apparente. Da qui l’annullamento nei soli limiti di motivazione, con rinvio al Tribunale di Roma, sezione del riesame, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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