Sequestro probatorio di dispositivi informatici tra obbligo motivazionale e poteri del riesame (Cass. pen. Sez. II n. 36377 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro probatorio, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, nella quale rientrano la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta. Il giudice del riesame verifica il fumus commissi delicti in termini di astratta configurabilità del reato e di idoneità degli elementi a giustificare ulteriori indagini, non in una prospettiva di merito. L’onere di indicare le concrete esigenze probatorie, il fumus e il nesso di pertinenzialità compete al pubblico ministero, che può precisarne o integrarne la motivazione anche nel riesame; il tribunale può integrare solo su quella base e non supplire all’omissione originaria e persistente. Il sequestro che attribuisca al vincolo una funzione di ricerca della notizia di reato, anziché di acquisizione di elementi pertinenti a un fatto delineato, è illegittimo.
Il Fatto
Il difensore di un indagato per truffa aggravata e abusivismo finanziario ricorre per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Torino, in sede di riesame, ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero. Il provvedimento ablatorio aveva riguardato computer portatili e fissi e telefoni cellulari, individuati come cose pertinenti ai reati contestati.
Il ricorrente deduce l’assenza dei presupposti degli artt. 247 e 253 cod. proc. pen., la natura esplorativa del sequestro, il vizio di motivazione ex art. 125 cod. proc. pen. e, con memoria di replica, la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza per l’acquisizione indiscriminata di dati senza filtri selettivi. La Procura generale ha chiesto il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondati i primi due motivi. Richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e n. 25932 del 2008, ribadisce che nel sequestro il sindacato di legittimità concerne la violazione di legge, comprensiva della motivazione meramente apparente. Il giudice del riesame deve verificare la congruità degli elementi posti a fondamento della notizia di reato rispetto alla posizione dell’indagato.
Nel caso concreto l’ordinanza, pur richiamando le dichiarazioni delle persone offese e le denunce di analoghe condotte decettive nel trading on-line, non indica gli elementi che consentono di riferire tali condotte al ricorrente né il contributo materiale o morale apportato. Il generico richiamo ai rapporti professionali, all’attività di procuratore speciale, alla costituzione della società e alla delega sul conto corrente non basta, in assenza di specifiche operazioni o condotte funzionali al programma criminoso.
La Corte esclude che la carenza possa superarsi con l’affermazione della necessità del sequestro per verificare l’ipotesi accusatoria: così si attribuisce al vincolo una funzione esplorativa, di ricerca di elementi destinati a conferire concretezza a un’ipotesi ancora indeterminata. Manca inoltre il nesso di pertinenzialità tra beni e condotte, prospettandosi solo in termini generali l’utilità investigativa. Il Tribunale ha poi omesso il confronto con le deduzioni difensive sulla natura professionale dei rapporti, confermando l’assenza di un apparato argomentativo sulla riferibilità soggettiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte chiarisce che l’onere motivazionale spetta al pubblico ministero, dominus delle indagini. Il tribunale può integrare la motivazione quando gli elementi siano stati indicati dall’organo requirente, ma non supplire all’omissione mediante autonoma individuazione delle ragioni. Nella specie il decreto conteneva il nucleo minimo che consentiva l’integrazione, ma il Tribunale non ne ha fatto corretto esercizio.
L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame, ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.. Resta assorbita la doglianza su proporzionalità e adeguatezza, su cui il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 247 c.p.p. – Casi e forme delle perquisizioni
- Art. 253 c.p.p. – Oggetto e formalità del sequestro
- Art. 324 c.p.p. – Procedimento di riesame