Spese di lite sotto i minimi tabellari e nullità della liquidazione simbolica (Cons. Stato n. 5209 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9, primo comma, legge n. 27/2012 e non sussiste più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari già posto dall’art. 24 legge n. 794/1942. Il giudice liquida il compenso con riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, e può discostarsene solo motivatamente. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione della tabella allegata, egli è tenuto a indicare i criteri seguiti, fermo l’unico limite di legge dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude la liquidazione di somme simboliche non consone al decoro della professione. La liquidazione immotivata e manifestamente inferiore ai valori tabellari lede il principio di effettività della tutela giurisdizionale degli artt. 24 e 113 Cost. e dell’art. 47 CDFUE, specie se l’amministrazione ha alimentato un contenzioso seriale su ragioni già riconosciute in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice ordinario l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito dell’importo di € 2.000,00 da utilizzare tramite la piattaforma dedicata, per gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata con formula esecutiva. Decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, il Ministero non ha attivato la carta.

Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR Sardegna, che ha accolto il ricorso liquidando le spese di lite in € 500,00. Ha impugnato tale statuizione, deducendo la violazione dei minimi tabellari, dell’art. 2233 cod. civ., dell’art. 13 legge n. 247/2012 e del D.M. n. 55/2014, oltre alla lesione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Ha chiesto la condanna del Ministero al pagamento di € 1.189,00, oltre accessori, con distrazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla giurisprudenza della Sezione su fattispecie sovrapponibili (Cons. Stato n. 169 del 13.01.2025) e ribadisce l’ampio potere discrezionale del giudice in materia di spese, anche ai fini della compensazione per giusti motivi, secondo i criteri fissati da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 24.05.2007. Quando però la condanna è disposta, occorre applicare gli artt. 4 e 5 D.M. n. 55/2014, valutando caratteristiche, urgenza e pregio dell’attività, natura e difficoltà dell’affare, risultati conseguiti, complessità delle questioni, con possibilità di aumentare o diminuire i valori medi fino al 50 per cento.

Chiarita l’abrogazione delle tariffe e la natura non vincolante dei minimi, il Consiglio di Stato precisa che i parametri ministeriali restano il riferimento obbligato, salvo discostamento motivato. Lo scostamento apprezzabile e rilevante impone al giudice di esplicitare i criteri di liquidazione. L’unico limite normativo è l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta di liquidare somme simboliche non conformi al decoro professionale. Le previsioni dei decreti ministeriali vanno lette in senso conforme alle disposizioni primarie ispirate agli artt. 2, 3 e 41 Cost., non potendo un atto amministrativo di secondo grado vincolare il giudice oltre la legge.

Il punto decisivo è la carenza di motivazione. La liquidazione del TAR, priva di argomentazioni sulla quantificazione, risulta manifestamente inferiore ai valori tabellari e non assicura un concreto ristoro delle spese di giustizia. Ciò intacca l’effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost. e art. 47 CDFUE, con particolare peso quando l’amministrazione insiste nel negare ragioni già riconosciute in sede giurisdizionale, alimentando un contenzioso seriale. La serialità non giustifica la compensazione, aggravando anzi la responsabilità dell’amministrazione che ha mantenuto un contegno illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990.

Il Collegio riforma pertanto la statuizione e, in virtù dell’effetto devolutivo dell’appello, procede a nuova liquidazione equitativa in € 800,00, tenuto conto della difficoltà e dell’impegno richiesti da una causa vertente su un’unica questione. L’appello è accolto in parte e le spese del grado sono compensate in ragione del parziale accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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