Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta con facoltà di delega (TAR Piemonte n. 1874 del 26.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato civile, previo accertamento dei presupposti di rito e della persistente inottemperanza. Il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato, potendo la delega essere conferita a qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici e dal riparto interno di competenze. Il compenso del commissario, quando questi sia un dirigente pubblico e l’incarico sia connesso ai compiti istituzionali, resta compreso in quello già percepito. La constatata serialità dell’inerzia dell’Amministrazione giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2709/2024 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, con cui il Ministero era stato condannato a versarle la somma di € 865,48 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute. Il titolo era stato notificato in data 31.01.2025 e non era stato eseguito.

La parte ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e per interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. L’Amministrazione si è costituita formalmente, senza contestare l’inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti di rito. La sentenza azionata era stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, che ha abrogato l’obbligo di spedizione del titolo in forma esecutiva dal 28.02.2023. Il titolo era stato notificato a mezzo PEC al domicilio reale del Ministero.

Alla data del ricorso era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio delle azioni esecutive contro l’Amministrazione, applicabile anche all’ottemperanza. Non vi era contestazione sull’omessa esecuzione integrale del giudicato.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di pagare le somme riconosciute entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’ampiezza della delega. Il Collegio ha chiarito che il commissario non è vincolato alle proprie ordinarie attribuzioni e può delegare l’incarico a qualunque dirigente o funzionario ritenuto idoneo, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici. La finalità è evitare che le modifiche del riparto interno di competenze, nella stessa Amministrazione già inadempiente, diventino ulteriore motivo di ritardo. Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati o qualsiasi altro capitolo disponibile, e se necessario fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso.

Quanto al compenso, essendo l’incarico affidato a un dirigente pubblico e connesso ai compiti istituzionali, lo si è ritenuto compreso in quello già percepito. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la serialità dell’attività difensiva. Il Collegio ha infine disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio, rilevando la serialità dell’inerzia ministeriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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