Difetto di autosufficienza del ricorso e divieto di riesame del merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24308 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., che impone di indicare puntualmente il contenuto degli atti richiamati nelle censure e di segnalarne la presenza negli atti del giudizio di merito; tale requisito va interpretato in modo non eccessivamente formalistico, alla luce dei principi CEDU, ma non è rispettato quando manchi la trascrizione degli atti nelle parti essenziali. È, altresì, inammissibile il motivo che, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, richieda una rivalutazione dei fatti storici, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso che riproponga le censure già avanzate in sede di gravame e non oggetto della sentenza impugnata è comunque sottratto al sindacato di legittimità.
Il Fatto
La lavoratrice conveniva in giudizio la società e il socio di quest’ultima, chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna al pagamento di differenze retributive. Il Tribunale respingeva la domanda per carenza di prova e la Corte d’appello confermava la decisione. L’impugnazione era proposta mediante ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile con riferimento a entrambi i motivi: per il motivo di cui all’art. 395 n. 3 c.p.c., per mancata indicazione del giorno di ritrovamento dei documenti; per il motivo di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c., per non essenzialità della circostanza dedotta. Avverso la sentenza di revocazione era proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi di ricorso, ravvisandone l’interdipendenza logico-giuridica. Rileva, in primo luogo, profili di inammissibilità per difetto di specificità: le rubriche dei motivi risultano confuse e ripetitive, e la dedotta violazione di disposizioni sul diritto di proprietà non corrisponde alla censura sostanziale, incentrata sulla valutazione delle risultanze istruttorie.
Le censure sono altresì inammissibili per violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., poiché la ricorrente omette di trascrivere, almeno nelle parti essenziali, gli atti su cui i motivi si fondano. La Corte ricorda che il principio di autosufficienza del ricorso, corollario del requisito di specificità, impone la puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati e la segnalazione della loro presenza nel giudizio di merito, purché interpretato in modo non eccessivamente formalistico, anche alla luce dei principi della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia. Tali requisiti risultano integralmente omessi nel caso di specie.
Nel merito, i motivi sono infondati: sotto l’apparente violazione di legge, la ricorrente richiede una rivalutazione dei fatti storici, non consentita in sede di legittimità. La sentenza impugnata ha infatti convalidato, sulla base della valutazione delle risultanze probatorie, l’insussistenza del rapporto di lavoro subordinato, accertamento già confermato in due gradi di giudizio e non scalfito dall’esclusione dell’errore revocatorio.
Il ricorso si esaurisce, inoltre, nella riproposizione di censure già avanzate in sede di gravame e non oggetto della sentenza di revocazione, rimanendo così sottratto al sindacato di legittimità. Il richiamo alle parti della sentenza impugnata è generico e il percorso argomentativo non si confronta con la ratio decidendi, limitandosi a sollecitare un riesame della vicenda storico-valutativa.
Il ricorso è pertanto respinto, con dichiarazione dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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