Limiti alle richieste integrative e divieti urbanistici all’installazione di stazioni radio base (TAR Valle d’Aosta n. 14 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per l’installazione di infrastrutture di telecomunicazione disciplinato dall’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 la facoltà dell’amministrazione di chiedere integrazioni documentali è esercitabile una sola volta ed entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza. Una seconda richiesta integrativa è illegittima, anche quando venga collegata a un termine il cui inutile decorso determini l’archiviazione. Dopo le osservazioni presentate a seguito del preavviso di rigetto, l’art. 10-bis legge n. 241/1990 impone di concludere il procedimento con un provvedimento di accoglimento o di rigetto, senza ulteriori interlocuzioni né nuove integrazioni. La disciplina urbanistica che non vieti espressamente l’installazione degli impianti nelle zone agricole non può essere interpretata come divieto generalizzato, né giustificare la subordinazione dell’intervento alla procedura derogatoria. I divieti di localizzazione consistenti in criteri distanziali generici rispetto a edifici residenziali o attività sono illegittimi, e la disciplina di settore si applica anche alle infrastrutture passive.
Il Fatto
La ricorrente, operatore di infrastrutture wireless, ha presentato istanza ai sensi dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per installare una stazione radio base in una frazione del Comune resistente. Il SUEL ha richiesto un parere all’ARPA e ha disposto l’interruzione dei termini fino al ricevimento delle integrazioni. La società ha impugnato quella nota e ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento.
Il Comune ha eccepito che l’atto era endoprocedimentale e indirizzato all’ARPA per mero errore materiale. Con nota del 4 aprile 2023 ha formulato controdeduzioni e chiesto nuova documentazione, assegnando un termine di quarantacinque giorni. Alla scadenza senza riscontro ha disposto l’archiviazione del procedimento. Avverso tali atti la società ha proposto motivi aggiunti, impugnando in via subordinata le prescrizioni del PRG.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Il ricorso principale è dichiarato inammissibile: la nota impugnata si limita a chiedere un parere, è stata inviata all’ente competente e non ha prodotto alcun arresto procedimentale. Non si tratta quindi di atto autonomamente impugnabile, nonostante l’erroneo indirizzo all’ARPA.
Infondata è invece l’eccezione relativa ai motivi aggiunti. La procura speciale contemplava espressamente la facoltà di proporli e, in ogni caso, l’art. 24 cod. proc. amm. la estende. L’inammissibilità del ricorso principale, fondata su un vizio che non attiene alla procura, non travolge quest’ultima. Non occorre pertanto riqualificare i motivi aggiunti come ricorso autonomo, e le pronunce richiamate dal Comune non risultano conferenti. Irrilevante è anche l’omessa impugnazione della nota del 6 aprile 2023, atto endoprocedimentale che si limita ad anticipare le conseguenze dell’inutile decorso del termine.
Nel merito, il primo motivo aggiunto è fondato. La prima richiesta di integrazione aveva già esaurito il potere dell’amministrazione: l’art. 44, co. 6, d.lgs. n. 259/2003 consente di chiedere la documentazione una sola volta, entro quindici giorni. La richiesta del 4 aprile 2023 è quindi illegittima. È fondato anche il secondo motivo: dopo le osservazioni, l’art. 10-bis legge n. 241/1990 non prevede ulteriori interlocuzioni, ma impone un provvedimento sostanziale, laddove l’amministrazione ha introdotto controdeduzioni e un nuovo termine sfociato nell’archiviazione. Il terzo motivo resta assorbito.
Fondati sono anche il quarto, quinto e sesto motivo, esaminati congiuntamente. Le NTA non prevedono un divieto espresso di installazione nelle sottozone agricole, dove le attività di pubblico interesse sono sempre consentite. Come già affermato dal Tribunale nella sentenza n. 11 del 2023, subordinare l’intervento alla procedura derogatoria viola l’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, applicabile anche all’infrastruttura passiva. I divieti generalizzati e le prescrizioni di distanza da ristoranti e abitazioni contrastano con la giurisprudenza amministrativa e costituzionale richiamata, che ammette solo criteri localizzativi specifici.
Ne deriva l’accoglimento dei motivi aggiunti, l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento dell’obbligo di provvedere sull’istanza. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
Nota della Redazione
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