Autotutela per falsa rappresentazione dei fatti e interesse pubblico in re ipsa (TAR Sicilia n. 4037 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La falsa rappresentazione dei fatti posta a fondamento di un titolo edilizio legittima l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, senza che sia necessario l’accertamento con sentenza passata in giudicato, richiesto invece per le sole dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà. Il differimento del termine per l’autotutela opera quando i fatti rilevanti siano stati conosciuti solo mediante una complessa istruttoria non imputabile all’Amministrazione. In presenza di una non veritiera prospettazione del privato non è configurabile un affidamento legittimo e l’interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire è in re ipsa, senza obbligo di esternare ulteriori ragioni. L’onere motivazionale è soddisfatto dal documentato richiamo alla falsità delle dichiarazioni, non essendovi obbligo di confutare analiticamente ogni osservazione del privato.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un immobile in area vincolata, hanno impugnato la determina con cui il Comune ha annullato in autotutela la concessione edilizia rilasciata nel 2014 e la successiva S.C.I.A. del 2015, oltre all’ordine di demolizione emesso il giorno seguente. Il titolo edilizio era stato rilasciato sulla base di una relazione tecnica che il giudice penale di primo grado aveva ritenuto artefatta nel posizionamento di un albero, pur escludendo il reato di falso e affermando la plausibile preesistenza del fabbricato.
In appello, per i ricorrenti, la sentenza penale era stata travolta da una pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Davanti al giudice amministrativo i ricorrenti hanno dedotto la decadenza dal potere di autotutela, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 654 c.p.p.; con motivi aggiunti hanno censurato l’ordine di demolizione, lamentando l’applicazione dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in luogo dell’art. 38.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto l’operatività degli artt. 651 e seguenti c.p.p.: il parziale giudicato di condanna riguarda altro imputato e non gli interessati, mentre la disciplina richiama espressamente i soggetti condannati. Il Comune, del resto, non ha fondato la decisione sul giudicato penale, ma sul rilievo che il titolo si fondava su false dichiarazioni.
Rileggendo la sentenza di primo grado, il TAR osserva che il giudice penale ha ritenuto la relazione tecnica artefatta nella collocazione dell’arbusto, ma ha escluso la falsità tecnica delle attestazioni sulla preesistenza. Tuttavia, quanto alla volumetria e alla sagoma, il giudice penale ha escluso la possibilità di ricostruirle con esattezza, riconoscendo solo attendibili supposizioni sulle superfici occupate. La difesa dei ricorrenti, che ha richiamato una pagina della sentenza a sostegno della conformità dell’edificio alla sagoma e alla volumetria preesistenti, è stata smentita: quella pagina afferma solo la carenza di prova sulla falsità delle attestazioni in punto di preesistenza e destinazione abitativa.
Su questa base il Collegio ritiene che il Comune avesse titolo per intervenire ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, ricorrendo l’ipotesi della falsa rappresentazione dei fatti, per la quale non occorre l’accertamento con sentenza passata in giudicato (richiamata Cons. Stato, II, n. 2832 del 25.03.2024). Il TAR precisa che la formulazione del provvedimento, secondo cui l’annullamento presuppone condotte costituenti reato, è un’erronea considerazione giuridica irrilevante, poiché la falsa rappresentazione può essere valutata sulla base di indici di altra natura, incluso l’esito del dibattimento penale.
Le censure sono quindi respinte. Non è configurabile un affidamento legittimo in presenza di non veritiera prospettazione (richiamata Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2017); nessuna norma impone di intervenire entro un termine quando il titolo consegue a false rappresentazioni; l’interesse pubblico è in re ipsa (richiamata Cons. Stato, IV, n. 373 del 31.08.2016); non vi è violazione dell’art. 654 c.p.p., avendo il Comune svolto autonoma valutazione. Quanto ai motivi aggiunti, l’art. 38 d.P.R. n. 380/2001 opera solo quando non sia possibile la restituzione in pristino. Ricorso e motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 651 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno
- Art. 654 c.p.p. – Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi