Il termine per l’opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato è di trenta giorni (Cass. civ. Sez. 2 n. 1686 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio, anche quando sia adottato con la pronuncia che definisce il giudizio di merito anziché con separato decreto, non muta regime impugnatorio: il rimedio resta quello dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Tale opposizione va proposta entro il termine di trenta giorni, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario, non essendo più applicabile il termine di venti giorni originariamente previsto. L’opposizione è pertanto tempestiva se proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca.
Il Fatto
Una contribuente aveva proposto opposizione avverso il provvedimento con cui il Tribunale dei Minorenni aveva disposto la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto di revoca era stato emesso in data 27 dicembre 2019 e comunicato al difensore il successivo 31 dicembre 2019; l’opposizione era stata depositata il 30 gennaio 2020.
Il Tribunale, ritenendo applicabile il termine di venti giorni previsto dall’art. 99 d.P.R. n. 115/2002, aveva dichiarato l’opposizione tardiva. Avverso tale ordinanza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 170 d.P.R. n. 115/2002, nonché dell’art. 15 D.Lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 111 Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando l’errore commesso dal Tribunale sia nell’individuazione della norma applicabile sia nella decorrenza del termine. Ha innanzitutto ribadito che l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio con la pronuncia che definisce il giudizio di merito, anziché con separato decreto come previsto dall’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, non comporta mutamenti nel regime impugnatorio. Il rimedio resta quello dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, dovendosi escludere che il provvedimento sia impugnabile immediatamente con ricorso per cassazione (Cass. n. 10487/2020).
Quanto al termine, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’opposizione va proposta entro trenta giorni, termine stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito delle procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. n. 27418/2017; Cass. n. 3848/2020).
La Corte ha quindi valorizzato la sentenza della Corte Costituzionale n. 106 del 12 maggio 2016, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 17, D.Lgs. n. 150/2011 nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni previsto dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. Il giudice delle leggi ha precisato che l’attrazione dell’opposizione nel modello del rito sommario comporta che il termine per la proposizione sia quello di trenta giorni, in conformità anche con la successiva Corte Cost. n. 234/2016.
Alla luce della decorrenza del termine di trenta giorni, l’opposizione depositata il 30 gennaio 2020 avverso un provvedimento comunicato il 31 dicembre 2019 doveva considerarsi tempestiva. L’ordinanza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio al Tribunale dei Minorenni in composizione monocratica e in persona di diverso magistrato.
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Nota della Redazione
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