Liquidazione onorari gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezzamento ex art. 130 d.P.R. n. 115/2002 (TAR Abruzzo n. 167 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, l’istanza di liquidazione del compenso per il gratuito patrocinio avanzata dal difensore è regolata dall’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che rimette all’autorità giudiziaria la determinazione dell’onorario e delle spese nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, tenuto conto dell’impegno professionale richiesto. In caso di definizione del giudizio con sentenza di rigetto del ricorso, il compenso deve essere ridotto in relazione all’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e comunque dimezzato ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che disciplina specificamente il gratuito patrocinio nel processo amministrativo, anche con riferimento alla fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Abruzzo per ottenere la condanna al risarcimento del danno asseritamente patito a causa del comportamento del Comune e del concessionario, conseguente alla revoca del certificato di agibilità della struttura condotta dalla ricorrente medesima e alla sospensione dell’autorizzazione rilasciata.
Il difensore della società, ammessa con decreto al gratuito patrocinio in data 24 gennaio 2018, aveva avanzato istanza per l’emissione del decreto di pagamento per onorari e spese. Il giudizio è stato definito con sentenza di rigetto, e l’istanza di liquidazione è stata esaminata nella camera di consiglio dell’11 marzo 2026 dal collegio nella composizione indicata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per la liquidazione, rilevando che la pretesa della società ricorrente non poteva ritenersi manifestamente infondata, condizione necessaria per non escludere l’ammissione al beneficio. Ha quindi applicato i criteri normativi di cui all’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, che demanda all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei valori medi delle tariffe professionali vigenti, con riguardo all’impegno professionale effettivamente richiesto.
Il Collegio ha richiamato l’art. 130 d.P.R. n. 115/2002, che in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo prevede il dimezzamento dei compensi spettanti ai difensori. Ha altresì considerato il D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, recante la determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense.
Il Tribunale ha ritenuto congruo ridurre il compenso in considerazione dell’assenza di particolari questioni di fatto e di diritto nella controversia e ha applicato la riduzione alla metà prevista dalla norma appena citata. Ha così determinato in complessivi euro 1.000,00, oltre oneri di legge, la somma spettante all’avvocato istante a titolo di onorari, diritti e spese per il grado di giudizio, comprensivo della fase cautelare, considerando la natura della controversia e la definizione del giudizio.
Il decreto collegiale liquida quindi la somma complessiva, disponendo che il provvedimento sia depositato presso la segreteria della Sezione, che provvederà alla comunicazione alla parte istante.
Nota della Redazione
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