Inadempimento di non scarsa importanza nelle convenzioni urbanistiche (TAR Abruzzo n. 500 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convenzione urbanistica è un contratto ad effetti permanenti, riconducibile al genus degli accordi ex art. 11 della legge n. 241/1990, soggetto ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, sicché nessuna delle parti può sottrarsi unilateralmente al vincolo. Ne consegue che la dichiarazione di inadempimento – che non equivale a risoluzione automatica – è legittima solo ove la violazione sia di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., valutata alla stregua dell’interesse della parte non inadempiente e del criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. Le carenze progettuali di dettaglio, meramente formali o documentali, prive di apprezzabile incidenza sulla completezza sostanziale della progettazione e sull’interesse pubblico perseguito, non integrano l’inadempimento grave idoneo a far rivivere la clausola di pagamento in denaro del c.d. apporto al pubblico. La relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, c.p.a.
Il Fatto
Una società di costruzioni stipulava con un comune una convenzione urbanistica per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, prevedendo quale modalità alternativa di corresponsione del c.d. apporto al pubblico la realizzazione di lavori di adeguamento del cineteatro comunale. La società presentava il progetto esecutivo, che l’amministrazione sottoponeva a procedura di validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, conclusasi con esito negativo per plurime criticità tecniche. Il comune dichiarava quindi l’inadempimento della società all’obbligo di redazione del progetto, disponeva l’escussione della polizza fideiussoria e la risoluzione “in parte qua” della convenzione, con conseguente riviviscenza dell’obbligo di pagamento in denaro dell’apporto. La società impugnava gli atti; il comune, in un separato giudizio poi riunito, chiedeva l’accertamento dell’inadempimento e la risoluzione della convenzione per poter escutere la polizza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualificando la convenzione urbanistica come accordo sostitutivo del provvedimento ex art. 11 della legge n. 241/1990. Ha poi chiarito che l’amministrazione, con la determinazione impugnata, non aveva risolto il contratto ma si era limitata a dichiarare l’inadempimento, con conseguente riviviscenza dell’obbligazione pecuniaria. Ciò posto, il thema decidendum è stato incentrato sulla sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inadempimento, dovendo le criticità riscontrate integrare una violazione di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
Il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui la risoluzione non si innesca automaticamente al verificarsi del vulnus contrattuale, ma è condizionata da un giudizio di gravità che assoggetta la risoluzione alla verifica della non scarsa importanza dell’inadempimento, avuto riguardo all’interesse di controparte e al criterio di proporzione fondato sulla buona fede contrattuale. La gravità non va commisurata all’entità del danno, ma alla rilevanza della violazione rispetto alla volontà dei contraenti, alla natura e finalità del rapporto e al concreto interesse della parte all’esatta prestazione.
Applicando tali coordinate al caso di specie, il Tribunale ha rilevato che le contestazioni formulate dall’amministrazione riguardavano, per larga parte, profili di dettaglio, carenze documentali integrabili o aspetti meramente formali. Il ritardo di 43 giorni nel deposito del progetto e l’originaria mancanza dell’autorizzazione sismica non avevano rilevato nella decisione comunale, concentrata su aspetti tecnici di natura accessoria. Le censure relative all’intonaco, ai particolari costruttivi, alla gestione dei rifiuti e alle categorie di opere non incidevano sulla completezza sostanziale della progettazione; la voce contestata nel computo metrico aveva un valore pari a circa lo 0,3% dell’importo complessivo, di per sé escludente ogni rilevanza sotto il profilo dell’equilibrio economico.
Il Collegio ha concluso che le criticità riscontrate fossero prive di quella rilevanza sostanziale necessaria per giustificare una misura grave quale la dichiarazione di inadempimento, apparendo l’azione comunale illegittima e fondata la posizione della società. Ha conseguentemente accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti, respingendo il ricorso incidentale e il ricorso autonomo del comune, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità e complessità della questione.
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Nota della Redazione
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