Ripartizione del debito dell’Unione sui Comuni da motivare sulla liquidazione (TAR Lazio n. 543 del 26.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il commissario ad acta nominato per l’ottemperanza a una sentenza che condanna l’Unione dei comuni al pagamento di somme è tenuto a motivare e a istruire il proprio provvedimento alla luce dello stato dell’ente obbligato. Se l’Unione è stata posta in liquidazione, l’ente associativo non si estingue ipso iure: la sua estinzione si produce solo al termine delle operazioni di liquidazione, con l’approvazione del bilancio di ripartizione finale, e la procedura segue le regole dello statuto o del provvedimento di scioglimento, non quelle del codice civile. È pertanto affetto da difetto di motivazione e di istruttoria il provvedimento con cui il commissario ripartisce l’obbligazione tra i singoli Comuni applicando la clausola statutaria sulle spese generali, senza dare conto della liquidazione in corso e della disciplina applicabile.

Il Fatto

Il Comune ricorrente impugna il provvedimento con cui il Commissario ad acta, nel luglio 2020, ha ordinato al responsabile del servizio finanziario di corrispondere a un amministratore la somma stabilita da una sentenza del Tribunale civile, ripartendo l’importo tra i Comuni facenti parte dell’Unione in proporzione al numero di abitanti. Il provvedimento è stato poi rettificato in agosto per emendare errori materiali.

Il titolo esecutivo nasceva da una condanna pronunciata nei confronti della sola Unione dei Comuni per indennità di carica. Il Comune ricorrente era rimasto estraneo sia al giudizio di merito sia a quello di ottemperanza e non aveva ricevuto la notifica dei relativi provvedimenti. Nel marzo 2008 l’Unione era stata posta in liquidazione. Da qui il ricorso, affidato a motivi di prescrizione, difetto di legittimazione passiva, inesistenza del titolo esecutivo e carenza di potere.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale respinge l’eccezione di prescrizione decennale. Il diritto di credito non sorge verso l’ente comunale, ma verso l’Unione, nei cui confronti il termine è stato interrotto con l’instaurazione del giudizio civile conclusosi con la sentenza di condanna.

Il Collegio ricostruisce il titolo. Tanto la sentenza del Tribunale civile quanto la successiva pronuncia di ottemperanza individuavano quale unico soggetto obbligato l’Unione dei Comuni, posta in liquidazione dal 26 marzo 2008. La messa in liquidazione dell’ente associativo non ne comporta l’estinzione immediata come persona giuridica pubblica: si apre una fase in cui occorre provvedere alla sorte dei beni e alla definizione dei rapporti pendenti, che si chiude con l’approvazione del bilancio di ripartizione finale.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza contabile secondo cui l’art. 2 del d.lgs. n. 267/2000 annovera le unioni di comuni tra gli enti locali, con chiara natura pubblicistica, e la loro liquidazione non segue le regole del codice civile. In mancanza di espressa disciplina legislativa, si applicano le disposizioni dello statuto o del provvedimento di scioglimento.

Su questa base il provvedimento del commissario è ritenuto viziato per difetto di motivazione e di istruttoria. Il commissario non dà conto della liquidazione dell’Unione; applica l’art. 9 dello Statuto, dettato per l’ordinaria ripartizione delle spese generali, senza considerare lo stato dell’ente; non richiama la delibera di liquidazione né la nomina del commissario liquidatore, né le norme che regolano la procedura.

Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese per giustificati motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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