Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 341 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che riconosce il diritto al beneficio della Carta del docente è fondato quando il titolo è divenuto definitivo, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 e l’Amministrazione rimane inerte. Sussistono in tal caso le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice amministrativo condanna l’Amministrazione a dare completa esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di persistente inadempimento, nomina un commissario ad acta. Allorché le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR con ricorso notificato e depositato il 22 ottobre 2024 per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 144 del 7 febbraio 2024 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro. Con quel provvedimento il giudice del lavoro aveva dichiarato il diritto al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici oggetto di domanda e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta del docente, oltre alla refusione del cinquanta per cento delle spese di lite.
La sentenza, notificata al Ministero il 9 febbraio 2024, non è stata appellata nel termine dell’art. 327 c.p.c. ed è passata in giudicato. L’Amministrazione, tuttavia, è rimasta inerte, omettendo sia il rilascio della Carta sia l’accredito delle somme. Di qui la domanda di condanna all’esecuzione nel termine di trenta giorni e, in caso di perdurante inadempimento, di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del ricorso per ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria prodotta in atti. È parimenti decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti obblighi di pagamento.
Risultano così soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il Ministero, costituitosi con atto di mero stile, ha documentato soltanto il pagamento delle spese legali da parte dell’Ufficio Scolastico territorialmente competente, senza contestare il perdurante inadempimento sull’obbligo principale.
Su queste basi il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha condannato il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale per il personale scolastico, o un dirigente da lui delegato, con facoltà di ricorrere, in caso di non capienza dei capitoli di bilancio, all’istituto del pagamento in conto sospeso.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è prevista la liquidazione di alcun compenso al commissario. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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