Pianificazione commerciale e localizzazioni L1 prevalgono sulla valutazione caso per caso (TAR Piemonte n. 2000 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La direttiva 2006/123/CE non attribuisce al privato il diritto di ottenere l’autorizzazione a una media struttura di vendita sostituendo alla programmazione commerciale regionale una valutazione amministrativa caso per caso della sostenibilità del singolo insediamento. I parametri tecnici che definiscono le localizzazioni commerciali urbane non addensate — segnatamente l’interclusione per almeno tre lati nel centro abitato e la distanza dal nucleo residenziale — costituiscono requisiti di compatibilità urbanistica, proporzionati e non discriminatori, riconducibili a motivi imperativi di interesse generale e non a finalità di contingentamento economico. Una volta accertata la legittimità della disciplina pianificatoria, il diniego fondato sull’assenza del requisito localizzativo è atto vincolato e la motivazione per relationem è legittima. Il mancato esame delle deduzioni del privato sul contrasto con il diritto eurounitario integra un vizio procedimentale irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

Gli eredi e aventi causa del proprietario di un immobile in Luserna San Giovanni chiedono al SUAP dell’Unione Montana del Pinerolese l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita del settore non alimentare, con superficie di progetto di 800 mq. Allegano una relazione di assentibilità che, invocando la direttiva Bolkestein e il d.lgs. n. 59/2010, sostiene il carattere dovuto del rilascio.

Il responsabile del procedimento comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, richiamando i precedenti pareri e una sentenza del TAR Piemonte che, su una precedente istanza di accordo di programma relativa al medesimo immobile, aveva escluso l’interclusione su tre lati. Non seguono osservazioni. Il SUAP chiude con esito negativo. I ricorrenti impugnano il diniego, gli atti presupposti e le deliberazioni regionali e comunali di programmazione commerciale, chiedendo anche il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Quanto al ne bis in idem, richiamando la giurisprudenza amministrativa, rileva che nell’agire pubblico non opera il principio di incontrovertibilità del giudicato, ma quello di inesauribilità del potere: la nuova istanza è diversa per procedimento, istruttoria e motivi, e i ricorrenti non contestano l’accertamento sull’assenza del requisito territoriale. Quanto alla tardività, la lesione è divenuta attuale solo con il provvedimento finale del 27 gennaio 2026.

Nel merito, il diniego non è immotivato: si fonda su un elemento ostativo oggettivo, la mancata classificazione dell’immobile come localizzazione L1 ai sensi dell’art. 14, comma 4, dell’allegato B alla D.C.R. n. 191-43016/2012 e del regolamento comunale. La motivazione per relationem è legittima, essendo stati indicati e resi disponibili gli atti richiamati. L’omesso esame della relazione di assentibilità è vizio irrilevante ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Sul fronte eurounitario, il Tribunale richiama il considerando 9 della direttiva, che esclude dal suo ambito le norme sulla pianificazione urbana, e l’art. 11, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 59/2010, che vieta solo le verifiche di natura economica. L’art. 31, comma 2, d.l. n. 201/2011 ammette i vincoli connessi alla tutela dell’ambiente urbano e all’ordinato assetto del territorio. I parametri regionali — interclusione e distanza di 912 metri dal nucleo residenziale, oltre il limite di 700 — sono proporzionati, non discriminatori e privi di finalità anticoncorrenziali; spetta ai ricorrenti l’onere di provare il contrario.

Il Collegio esclude poi che la conformità urbanistica dell’immobile, in zona MCA1.3 del P.R.G., attribuisca un diritto incondizionato a qualsiasi tipologia distributiva. Distingue la compatibilità con la pianificazione commerciale dalla conformità urbanistica. La posizione del supermercato contiguo è tutelata come attività già insediata con titoli pregressi e mai cessati, non comparabile con un nuovo insediamento. Infine, la sotto-dotazione di medie strutture riconosciuta dalla delibera comunale non fonda alcun diritto soggettivo all’insediamento nel sito prescelto. Il ricorso è respinto, con rigetto della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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