Rinuncia al ricorso e condanna del rinunciante alle spese di lite (TAR Lombardia n. 542 del 28.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata e notificata ritualmente dal difensore munito di mandato speciale, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., sempre che le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano. In applicazione dell’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., il rinunciante è tenuto al pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, valutate le circostanze, ritenga di compensarle. L’assenza di opposizione della parte resistente non preclude la condanna alle spese, poiché l’interesse alla definizione del giudizio integra il presupposto per la liquidazione in favore della parte che abbia visto definire la controversia in senso a sé favorevole. La misura delle spese è parametrata alla concreta attività difensiva svolta.

Il Fatto

I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale su una studentessa minore, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia il verbale di scrutinio finale e la pagella dell’11 giugno 2022 del Liceo Scientifico Statale di Milano, nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione alla classe successiva, con voti inferiori ai sei decimi in più discipline. Il ricorso, notificato e depositato il 14 luglio 2022, lamentava l’illegittimità degli atti sotto plurimi profili.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito, controdeducendo e insistendo per il rigetto. Con ordinanza n. 887 del 29 luglio 2022 la III Sezione ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese della fase. Il 13 dicembre 2023 i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato il giorno precedente. Il Ministero ha quindi chiesto il passaggio in decisione anche ai fini dell’improcedibilità, invocando la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 84 cod. proc. amm.: la dichiarazione di rinuncia, datata 12 dicembre 2023, è stata sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale, depositata in segreteria e notificata al Ministero a mezzo PEC in pari data. La norma richiede che la rinuncia sia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano.

Il Collegio ha rilevato che nessuna opposizione è pervenuta dalla parte resistente, che si è limitata a insistere per la condanna alle spese. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, richiamando l’art. 35, lett. c), cod. proc. amm. e confermando l’orientamento espresso da Cons. Stato, Sez. VII, n. 3242 del 2023.

Sul piano delle spese, il Collegio ha applicato l’art. 84, comma 2, cod. proc. amm., che pone a carico del rinunciante il pagamento delle spese degli atti di procedura compiuti, salvo compensazione discrezionale. La scelta del legislatore riflette il principio per cui la rinuncia non può gravare sulla parte che abbia interesse alla definizione del giudizio.

La liquidazione è stata contenuta in € 500,00, oltre accessori di legge, tenendo conto della limitata attività difensiva svolta dal Ministero per la fase di merito. La sentenza ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 6, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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