Silenzio-inadempimento escluso se l’amministrazione adotta il preliminare quadro regolatorio (TAR Toscana n. 1531 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il silenzio-inadempimento la condotta dell’amministrazione che, a fronte dell’istanza di rilascio di nuova concessione demaniale marittima, non concluda il procedimento con provvedimento espresso, ma adotti gli atti di indirizzo con cui fissa le modalità procedurali delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle concessioni. L’obbligo di provvedere non è esigibile quando manca il quadro regolatorio che costituisce il presupposto necessario dell’istruttoria della domanda. Il provvedimento che dispone in tal senso, ove non impugnato, rende inammissibile, o comunque infondata, la pretesa a una decisione autonoma e anticipata rispetto all’adozione del quadro medesimo.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato il 31 dicembre 2024 istanza all’Autorità Portuale Regionale della Toscana per il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima ad uso diportistico nella zona in cui era in essere una concessione scaduta il 31.12.2024. Ha poi sollecitato l’amministrazione con pec del 4 febbraio 2025 e con diffida del 1° aprile 2025.

Con comunicazione del 14 aprile 2025 l’ente ha rappresentato la necessità di convocare il Comitato Portuale per deliberare le modalità procedurali di assegnazione delle nuove concessioni ad uso diporto nautico, escluse dalla procedura della legge n. 166/2024. Non essendo seguito alcun ulteriore atto, la società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento, deducendo la formazione del silenzio-inadempimento. Si sono costituiti l’Autorità portuale e la precedente concessionaria; quest’ultima ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato, asseritamente diverso dal soggetto intimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter soprassedere dallo scrutinio dell’eccezione preliminare di inammissibilità, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. La questione giuridica concerne l’esigibilità dell’obbligo di provvedere ex art. 117 c.p.a. a fronte di un’istanza che presuppone l’adozione di un atto generale di indirizzo ancora mancante.

Il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione non è rimasta inerte. Dopo l’istanza ha adottato la determinazione del 14 aprile 2025, con cui ha rappresentato l’esigenza di stabilire le modalità procedurali di assegnazione, e successivamente ha dato corso a tale esigenza mediante la delibera del Comitato Portuale n. 1 del 4 giugno 2025 e il decreto n. 53 del 24 luglio 2025, che costituisce atto di indirizzo e fissa le modalità operative dei procedimenti di rilascio dei nuovi titoli concessori.

Dall’istanza è dunque conseguito un corso di atti che l’Autorità ha ritenuto necessari allo svolgimento procedimentale. L’ente si è impegnato a dar luogo alle procedure di assegnazione previa fissazione del necessario quadro regolatorio, che ha poi provveduto a stabilire. Alla luce di ciò il Tribunale ha escluso la configurabilità del silenzio-inadempimento, qualificando la condotta come ritardo procedurale e non come inerzia.

Il Collegio ha inoltre sottolineato un profilo di ordine processuale. Se la ricorrente avesse inteso ottenere l’istruzione e la decisione della propria istanza a prescindere dalla deliberazione sulle modalità di assegnazione, avrebbe dovuto impugnare la determinazione del 14 aprile 2025, che in tal modo dispone, ciò che non è avvenuto. Ne deriva che l’istanza non era esitabile al momento della presentazione, per mancanza del quadro regolatorio, e che solo dopo la sua adozione sorgono gli ulteriori adempimenti per l’avvio delle gare.

Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della particolarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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