Lotto unico e continuità territoriale marittima: legittimo l’affidamento comprensivo della rotta appetibile (TAR Toscana n. 1829 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel settore del cabotaggio marittimo disciplinato dal regolamento (CE) n. 3577/1992, la scelta dell’autorità competente di includere in un unico contratto di servizio, affidato mediante gara, anche una rotta sulla quale il mercato ha manifestato interesse non è illegittima, purché non sia riconosciuto alcun diritto di esclusiva in favore dell’affidatario. Il raggruppamento di più linee in un unico lotto non trova ostacolo nel diritto dell’Unione, che lo ammette in assenza di discriminazioni e di indebite distorsioni del mercato. La decisione è giustificata quando risponde al rischio di gara deserta per le rotte a fallimento di mercato e si fonda su meccanismi di finanziamento incrociato tra tratte redditizie e tratte deboli. L’obbligo di suddivisione in lotti non opera nei settori speciali, con conseguente esclusione dell’onere motivazionale rafforzato.

Il Fatto

La Regione Toscana, dopo aver affidato per dodici anni i collegamenti marittimi con le isole dell’Arcipelago a un gestore uscente, avviava nel 2024 la procedura di verifica del mercato secondo la delibera dell’Autorità di regolazione dei trasporti n. 22/2019. L’indagine evidenziava il disinteresse degli armatori per le rotte di Capraia e Giglio e per le linee minori dell’ambito elbano, mentre sulla tratta Piombino – Portoferraio si concentravano le manifestazioni di interesse di più operatori.

Una società di navigazione attiva da anni in libero mercato su quella rotta impugnava gli atti con cui la Giunta regionale, mutando l’indirizzo iniziale, deliberava di affidare tutte le linee mediante un unico contratto di servizio, con gara impostata in lotto unico e previsione di clausola sociale. Proponeva poi motivi aggiunti avverso gli atti di indizione della gara e il successivo decreto di riapprovazione dei documenti, deducendo sviamento, difetto di motivazione e violazione del principio di contendibilità.

La Motivazione della Corte

Il collegio respinge le eccezioni preliminari del gestore uscente. Le delibere consiliari e di Giunta costituiscono atti di indirizzo non immediatamente lesivi e non rientrano tra i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento, con la conseguenza che non si applica il termine breve dell’art. 120, co. 2, cod. proc. amm.. Le censure sull’inclusione della rotta appetibile e sui requisiti di capacità, astrattamente escludenti, superano il vaglio dell’interesse.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina del regolamento (CE) n. 3577/1992 e il quadro dei servizi di interesse economico generale. La rotta Piombino – Portoferraio è inserita nel contratto di servizio senza diritto di esclusiva: essa resta servibile da operatori in libero mercato, senza imposizione di obblighi di servizio pubblico. Il concorso tra regime concorrenziale e contratto di servizio è funzionale a garantire l’effettiva erogazione delle prestazioni, che la sola imposizione di obblighi orizzontali non assicura, poiché l’armatore resta libero di rinunciare al servizio.

Quanto al raggruppamento delle linee, la tesi della ricorrente secondo cui esso sarebbe ammesso solo per le rotte a fallimento di mercato non trova supporto testuale. La comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2014 ammette il raggruppamento in assenza di discriminazioni e di indebite distorsioni. Non è pertinente il richiamo alla delibera dell’AGCM del 19.07.2011, resa ai fini della definizione del mercato rilevante in materia di concentrazioni, perché da essa non può ricavarsi una regola valida per i bisogni di servizio pubblico.

La scelta regionale si giustifica con il rischio di gara deserta per le rotte deboli e con il finanziamento incrociato, espressamente consentito dall’art. 2-bis del regolamento (CE) n. 1370/2007. Sul lotto unico, l’art. 58 del d.lgs. n. 36/2023 non è invocabile: l’art. 141, co. 3, lett. e) esclude la sua applicazione ai settori speciali, e l’art. 149, co. 4 sottrae al codice le concessioni di trasporto pubblico passeggeri. Le motivazioni regionali sul lotto unico non appaiono irragionevoli. Ricorso e motivi aggiunti sono infondati; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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