L’espulsione per trattenimento illegale è automatica e non richiede pericolosità sociale (Cass. civ. Sez. 1 n. 6429 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione e condizione giuridica dello straniero, la sussistenza dell’ipotesi di trattenimento illegale nel territorio dello Stato, di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, comporta l’emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità, con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale del Prefetto. Tale automaticità non è esclusa né dalla circostanza che lo straniero sia entrato regolarmente in Italia, né dallo svolgimento di attività lavorativa, in assenza dell’attivazione della specifica procedura di sanatoria. L’unica eccezione è costituita dalla tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. La valutazione della pericolosità sociale dello straniero è irrilevante laddove il provvedimento espulsivo sia stato adottato ai sensi della citata disposizione.
Il Fatto
Il cittadino straniero proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Frosinone avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto, deducendone l’illegittimità e l’irragionevolezza. In particolare, sosteneva di essersi presentato presso lo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura senza attendere alcuna convocazione, di non essere mai stato ritenuto pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato e di essere ben integrato nella società, disponendo di un reddito sufficiente al proprio sostentamento.
Il Giudice di pace rigettava il ricorso osservando che il ricorrente avrebbe dovuto presentarsi presso lo sportello unico senza attendere la convocazione e che non vi era prova dei rischi per l’incolumità personale allegati solo genericamente. Avverso tale decreto, il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente esaminato la natura del motivo di ricorso, qualificato come misto in quanto riferito sia alla violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. sia all’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Il motivo è stato ritenuto ammissibile in quanto la formulazione consente di isolare le diverse doglianze e di esaminarle separatamente, come se fossero state prospettate in motivi distinti.
Sul merito, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui la ricorrenza dell’ipotesi di trattenimento illegale comporta l’emissione del decreto di espulsione con carattere di automaticità e senza alcun margine di discrezionalità per il Prefetto. Tale principio è stato ribadito con continuità da precedenti pronunce, secondo cui non assumono rilievo né la regolarità dell’ingresso in Italia né lo svolgimento di attività lavorativa in assenza della specifica procedura di sanatoria.
La Corte ha quindi ricostruito la disciplina del contratto di soggiorno, prevista dall’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, vigente ratione temporis. Tale disciplina prevedeva che, ottenuto il nulla osta per il lavoro, il lavoratore dovesse recarsi presso lo Sportello unico per l’immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza che fosse necessaria alcuna convocazione.
Nel caso di specie, il cittadino straniero era entrato in Italia in data antecedente e, alla data dell’avvio del procedimento per il rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno, non si era ancora presentato unitamente al datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, pur essendo ampiamente decorso il termine previsto. La Corte ha pertanto concluso che sussisteva l’ipotesi di trattenimento illegale, non potendosi ravvisare l’eccezione della tardiva presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Quanto alla dedotta insussistenza di una condizione di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la Corte l’ha ritenuta del tutto irrilevante, considerato che il decreto di espulsione era stato adottato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del T.U.I., fattispecie che non richiede tale valutazione. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, senza pronuncia sulle spese in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.
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Nota della Redazione
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