Mancata ammissione per DSA: illegittima senza misure compensative adeguate (TAR Lazio n. 888 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione, l’elusione o la falsa applicazione della normativa in materia di disturbi specifici dell’apprendimento (l. n. 170/2010 e relative disposizioni attuative) inficia l’intera attività valutativa dell’amministrazione scolastica. È pertanto illegittima la mancata ammissione alla classe successiva dello studente con DSA quando l’istituto non abbia adeguato il Piano Didattico Personalizzato al progressivo aggravamento della diagnosi, tempestivamente certificato e comunicato, e non abbia predisposto e applicato le misure compensative e dispensative previste. La valutazione della preparazione raggiunta da tali alunni non può prescindere dalla previa predisposizione delle misure richieste dalla loro condizione, in un’ottica di uguaglianza sostanziale e di effettività del diritto all’istruzione.
Il Fatto
Il ricorrente, alunno dell’istituto d’istruzione superiore frequentante la classe quarta, sezione Manutenzione e Assistenza Tecnica, aveva impugnato la comunicazione con cui era stata resa nota la sua non ammissione alla classe successiva. Lo studente, affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, deduceva che l’istituto non aveva applicato la normativa di riferimento, ignorando i suoi bisogni educativi speciali e non avendo adottato le misure dispensative e compensative durante le verifiche svolte nell’anno scolastico.
Nella fase cautelare, il tribunale aveva accolto l’istanza, rilevando la mancata evidenza della predisposizione di misure proporzionate all’aggravamento della diagnosi e disponendo l’ammissione con riserva alla classe quinta. Successivamente, il ricorrente aveva documentato il conseguimento della maturità, avendo superato il relativo esame. La causa era stata discussa all’udienza pubblica del 14 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha accolto il ricorso, confermando le ragioni già indicate in sede cautelare. Le due censure, esaminate congiuntamente per la loro struttura unitaria, sono risultate fondate: le risultanze in atti hanno evidenziato che, a fronte del progressivo aggravamento delle condizioni di disturbo dell’apprendimento, puntualmente certificato da strutture sanitarie pubbliche e tempestivamente comunicato all’istituto, quest’ultimo non aveva adottato alcun adempimento idoneo ad adeguare il Piano Didattico Personalizzato alla nuova situazione. Né alcuna allegazione in tal senso era stata articolata dalla difesa erariale, né alcun elemento deponente era evincibile dalla documentazione depositata.
Dall’esame dei verbali dell’istituto e delle prove sostenute, depositati dalla stessa amministrazione, non era dato evincere alcuna menzione dell’applicazione delle misure compensative e dispensative previste dal piano, neppure nella versione non adeguata, né dell’avvenuto adeguamento delle prove somministrate a quanto nel piano previsto. La condotta dell’istituto è stata valutata alla luce dell’art. 5, comma 4, della legge n. 170/2010 e dell’art. 10 del d.P.R. n. 122/2009, norme che pongono in capo all’amministrazione puntuali e specifici obblighi di facere, funzionalizzati a rendere effettivo il diritto costituzionale all’istruzione degli alunni con DSA e ad eliminare, in un’ottica di uguaglianza sostanziale, ogni possibile ostacolo connesso alla loro condizione.
Il collegio ha richiamato, in fattispecie analoga, il precedente di T.A.R. Lazio, Latina, II, n. 717/2025 e, in senso conforme, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 1574/2023. Pur non ignorando l’esistenza di un orientamento di segno opposto (Cons. Stato, VII, n. 4150/2025 e n. 9448/2022), volto a negare l’efficacia invalidante della mancata adozione delle misure per l’intero anno scolastico, il tribunale ha ritenuto di discostarsene. Un’interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni impone che la valutazione della preparazione di chi documenta l’esistenza di disturbi dell’apprendimento non possa prescindere dalla previa predisposizione delle misure adeguate alla sua condizione.
Non possono essere avallate pratiche dell’amministrazione che vanificano la ratio della legge n. 170/2010 e l’effettività della tutela degli studenti affetti da DSA, che il collegio ha inteso assicurare con pienezza. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento di tutti gli atti impugnati e condanna in solido delle amministrazioni resistenti al pagamento delle spese legali, oltre alla restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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