La mancata riassunzione estingue il giudizio tributario ma non preclude il giudicato esterno (Cass. civ. Sez. 5 n. 15970 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa o tardiva riassunzione del giudizio tributario a seguito di rinvio dalla Corte di cassazione ne determina l’estinzione, rilevabile anche d’ufficio ai sensi degli artt. 45, terzo comma, e 63 del d.lgs. n. 546/1992, con conseguente definitività dell’avviso di accertamento. Tale principio non trova deroghe quando l’impugnazione è proposta per questioni processuali. L’eventuale giudicato favorevole alla società a ristretta base partecipativa non può incidere sulla posizione del socio il cui giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento personale si sia estinto. L’intimazione di pagamento ha contenuto vincolato, redatta in conformità al modello ministeriale, e non necessita di specifica motivazione. La condanna alle spese non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso.
Il Fatto
Un contribuente, socio al 50% di una società a responsabilità limitata, impugnava un’intimazione di pagamento e cinque cartelle, relative a tributi dovuti quale socio e conseguenti ad avvisi di accertamento notificati alla società. I giudici di merito respingevano il ricorso e l’appello. Il socio proponeva ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi, tra cui la mancata riassunzione di un precedente giudizio concernente gli avvisi di accertamento personali, l’esistenza di un giudicato esterno favorevole e l’illegittima condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili i motivi relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, poiché i vizi dovevano essere fatti valere tempestivamente impugnando le stesse cartelle e non l’intimazione successiva. Viene altresì dichiarato inammissibile il motivo concernente la documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, per difetto di specificità, non avendo il ricorrente provveduto alla trascrizione integrale della relata di notifica.
Nel merito, la Corte rigetta il motivo sulla motivazione dell’intimazione, richiamando il principio per cui, avendo un contenuto vincolato, è sufficiente il riferimento alla cartella notificata. Viene rigettato anche il motivo concernente gli effetti della mancata riassunzione: l’estinzione del giudizio comporta la definitività dell’avviso di accertamento, senza che possa formarsi un giudicato interno favorevole. La sospensione del giudizio avrebbe richiesto l’impugnazione dell’avviso, ormai preclusa. Il giudicato favorevole alla società non può inficiare la posizione del socio, essendo gli avvisi divenuti definitivi.
La Corte accoglie, invece, il motivo concernente il mancato esame di un’eccezione relativa a un asserito giudicato esterno derivante da sentenze del tribunale ordinario. Sul punto, il giudice di merito non si era pronunciato. La Cassazione, pur potendo decidere nel merito questioni infondate, non può valutare la sussistenza del giudicato, che spetta al giudice del rinvio. Viene accolto anche l’ultimo motivo, in quanto la parte contumace vittoriosa non ha diritto al rimborso delle spese processuali, non avendo svolto alcuna attività.
Nota della Redazione
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