L’eccezione di esenzione da revocatoria ex art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. è eccezione in senso stretto (Cass. civ. Sez. 1 n. 16869 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione concernente la causa di esenzione dall’azione revocatoria fallimentare prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. postula l’allegazione di circostanze fattuali da cui possa desumersi l’essersi instaurata tra le parti una prassi, in via di fatto, modificativa degli accordi originariamente conclusi, tale da permettere l’adempimento della prestazione pecuniaria in tempi diversi rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Tale allegazione e la conseguente dimostrazione, investendo circostanze conosciute solo alle parti del rapporto, non possono spettare che al convenuto in revocatoria che intenda paralizzare la pretesa del Fallimento. L’eccezione di esenzione è, pertanto, eccezione in senso stretto, come tale rimessa alla tempestiva iniziativa processuale della parte e non rilevabile d’ufficio.
Il Fatto
La società, convenuta in un’azione revocatoria fallimentare, aveva eccepito l’esenzione dalla revocatoria dei pagamenti effettuati secondo i termini d’uso, ai sensi dell’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. Il Tribunale di Ascoli Piceno aveva qualificato l’eccezione come eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio.
La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello della società, confermando la natura di eccezione in senso stretto della deduzione difensiva, poiché la stessa intercettava connotati ulteriori rispetto a quelli necessari per l’accoglimento della domanda ed era originariamente estranea alla sfera di cognizione del giudice. La società ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c., in quanto la decisione impugnata si è rivelata conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
La Corte ha ricordato come l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3°, lett. a), l.fall. si configuri come una deroga eccezionale alla regola generale della revocabilità degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili compiuti nel periodo sospetto, come affermato da Cass. n. 17949 del 2023 e Cass. n. 27939 del 2020.
Tale esenzione non riguarda generalmente tutti i pagamenti percepiti dall’imprenditore poi assoggettato a procedura concorsuale, ma solo una particolare tipologia di essi. Essa postula, ancor prima della dimostrazione, l’allegazione di quelle circostanze fattuali da cui possa trarsi la prova dell’instaurazione tra le parti di una prassi modificativa degli accordi originari. Tale allegazione, investendo circostanze note solo alle parti del rapporto, non può che spettare al convenuto che intenda paralizzare la pretesa del Fallimento, integrando un’eccezione in senso stretto, come già affermato da Cass. n. 18360 del 2022 e da Cass. n. 3056 del 2026.
La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e della cassa delle ammende, e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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