Il mutamento delle conclusioni del CTU dalla bozza alla relazione finale non integra vizio di nullità (Cass. civ. Sez. 3 n. 5980 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mutamento delle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio tra la bozza di relazione e l’elaborato finale non integra, di per sé, un vizio di contraddittorietà o di illogicità dell’elaborato peritale, costituendo evenienza fisiologica del contraddittorio tecnico quando sia motivato e conseguente all’esame delle osservazioni critiche formulate dalle parti. La modifica delle conclusioni nella relazione definitiva rappresenta, pertanto, espressione del corretto esercizio del munus peritale e non violazione del diritto di difesa. Le nullità relative della consulenza tecnica, quale l’aver demandato ai consulenti di parte l’esecuzione materiale dei rilievi, devono essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva al deposito dell’elaborato, restando altrimenti sanate. La decisione di disporre la rinnovazione della CTU o la convocazione dell’ausiliario per chiarimenti è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, il cui rigetto può essere anche implicito nella valutazione di completezza e attendibilità dell’indagine espletata.
Il Fatto
Due coniugi, proprietari e coltivatori diretti di un fondo rustico, convenivano in giudizio l’acquirente di un fondo confinante, chiedendo l’accertamento del proprio diritto di riscatto agrario per violazione della prelazione legale, non essendo stata loro inoltrata la denuntiatio. Il tribunale accoglieva la domanda, ma la corte d’appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, la rigettava all’esito di una consulenza tecnica d’ufficio che aveva escluso la contiguità fisica tra i fondi, interrotta da un tratturo.
Avverso la sentenza di rinvio i soccombenti proponevano ricorso per cassazione, deducendo, con quattro motivi, la nullità della CTU per vizi di metodo, l’omesso esame di fatti decisivi, il vizio di motivazione apparente per l’acritica adesione alle conclusioni peritali e l’omessa pronuncia sulla richiesta di rinnovazione della consulenza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso che la modifica delle conclusioni del consulente rispetto alla bozza possa configurare di per sé un vizio dell’elaborato peritale. La bozza, ha precisato la Corte, non ha valore decisorio né carattere definitivo, ma assolve alla funzione di sollecitare le osservazioni critiche delle parti e dei loro consulenti, delle quali il CTU è tenuto a tener conto nella relazione finale. Il mutamento di rotta, se motivato e conseguente al contraddittorio tecnico, è indice della valutazione critica delle deduzioni e non già sintomo di incoerenza.
Sul piano processuale, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo concernente la mancata esecuzione personale dei rilievi da parte del CTU, rilevando che la scelta di avvalersi della strumentazione dei consulenti di parte era stata concordata da tutti i presenti al sopralluogo. Richiamando il principio per cui le nullità relative della consulenza vanno eccepite nella prima difesa successiva al deposito, la Corte ha ritenuto tardiva l’eccezione sollevata solo dopo l’esito sfavorevole della relazione finale.
Quanto agli altri motivi, la Corte ha escluso l’omesso esame di fatti decisivi, poiché gli elementi indicati dai ricorrenti erano stati comunque oggetto di attenzione da parte del giudice di merito, il quale aveva condiviso la scelta del CTU di privilegiare il metodo grafico-matematico sulla mappa d’impianto rispetto alla consistenza superficiale dei fondi. Tale scelta, se congruamente motivata, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha infine escluso la motivazione apparente, avendo la sentenza impugnata esplicitato le ragioni dell’adesione alla relazione finale e il superamento delle ipotesi iniziali, e ha ritenuto sufficiente la motivazione del diniego di rinnovazione della CTU, potendo questo essere implicito nella valutazione di completezza e attendibilità dell’indagine. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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