Reclamo inammissibile per mancanza di atto del commissario ad acta (TAR Marche n. 565 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo avverso gli atti del commissario ad acta, previsto dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., è inammissibile quando il commissario nominato dal giudice non ha adottato alcun provvedimento in esecuzione della sentenza e la parte abbia già impugnato gli atti dell’amministrazione con ricorso ordinario ex art. 29 cod. proc. amm.. I provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione in esecuzione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo sono impugnabili con il rito dell’ottemperanza solo in caso di inerzia, elusione o palese violazione del dictum del giudice; se la sentenza di cognizione ha lasciato margini di discrezionalità, la contestazione segue il rito ordinario. L’amministrazione conserva il potere di provvedere fino all’insediamento formale del commissario ad acta. Il superamento non autorizzato dei limiti dimensionali degli atti di parte è sanzionato, dopo la legge n. 207/2024, con una sanzione pecuniaria e non più con l’inutilizzabilità delle pagine eccedenti.

Il Fatto

I ricorrenti avevano agito ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per ottenere la cessazione dell’occupazione di fatto di alcune particelle di loro proprietà da parte del Comune. Il Tribunale accoglieva il ricorso con sentenza n. 146/2023; la decisione era confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4258/2024, che nella motivazione introduceva un inciso sull’eventuale usucapione delle aree. Il Comune, in esecuzione, deliberava di eccepire l’usucapione; i ricorrenti tornavano davanti al Tribunale, che con sentenza n. 877/2024 ribadiva l’ordine e nominava commissario ad acta il Prefetto. L’appello del Comune avverso tale pronuncia non veniva sospeso.

Con deliberazioni di Giunta n. 17/2025 e di Consiglio n. 3/2025 il Comune optava per l’acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del T.U. n. 327/2001. I ricorrenti impugnavano tali atti con reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., contestando anche l’omessa notifica dei provvedimenti e la clausola che subordinava la liquidazione all’accertamento della proprietà.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione del Comune e dell’Avvocatura erariale: il reclamo è inammissibile perché il commissario ad acta non ha adottato alcun provvedimento in esecuzione della sentenza n. 877/2024, come risulta dal rapporto informativo della Prefettura. È dirimente, inoltre, che i ricorrenti abbiano impugnato gli stessi atti con ricorso ordinario, segno che essi stessi non ritengono la vicenda riconducibile all’ottemperanza.

Il Tribunale ricorda che, pur essendo la sentenza di primo grado esecutiva ex lege, il giudice dell’esecuzione deve calibrare la decisione per non precludere il ripristino in caso di riforma in appello (richiamando TAR Sicilia, Catania, n. 220/2022). Nel merito dell’ammissibilità, gli atti di esecuzione sono impugnabili con il rito dell’ottemperanza solo in caso di inerzia, elusione o palese violazione del giudicato; poiché la sentenza di cognizione non aveva posto alcun “paletto” al Comune, la scelta dell’acquisizione sanante costituisce esecuzione del giudicato. L’amministrazione non perde il potere di provvedere fino all’insediamento formale del commissario, avvenuto il 7 maggio 2025, dopo l’adozione tempestiva delle deliberazioni.

Quanto all’omessa notifica, il Collegio osserva che la decisione sulle modalità di ripristino della legalità spetta al Consiglio Comunale, che può delegare al dirigente l’adozione del provvedimento formale di acquisizione (così Cons. Stato n. 668/2021). L’art. 42-bis, comma 4, va letto con l’art. 21-bis della legge n. 241/1990, ma non fissa un termine perentorio per la notifica; l’efficacia dell’atto è questione distinta dalla sua validità, e ai fini dell’esecuzione rileva solo l’avvenuta scelta del Comune.

Le clausole contestate sono giudicate neutre, perché è prassi subordinare la liquidazione all’accertamento della legittimazione del destinatario, e il diritto del Comune di agire per l’usucapione è costituzionalmente protetto. Il Collegio dichiara quindi inammissibile il ricorso, riservando le questioni di merito al ricorso ordinario. Applica infine l’art. 13-ter, comma 5, dell’allegato 2 al D.Lgs. n. 104/2010, condannando i ricorrenti al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato per il superamento dei limiti dimensionali degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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