Carta d’identità UE contraffatta e idoneità all’espatrio: onere di allegazione (Cass. pen. Sez. V n. 36846 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il possesso di una carta d’identità contraffatta rilasciata da uno Stato dell’Unione europea integra il delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen., poiché il documento costituisce titolo idoneo all’espatrio nell’area euro-unitaria. La clausola che depriva il titolo di tale valenza è elemento eventuale, la cui ricorrenza ricade sull’onere di allegazione, se non di prova, dell’imputato che la contesti. L’offensività del fatto si correla alla capacità decettiva del documento e prescinde dall’uso, dalla mancata esibizione e dalla contemporanea detenzione di passaporti autentici. In tema di art. 131-bis cod. pen., i criteri di valutazione della tenuità sono cumulativi per il riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, che è precluso dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, aveva confermato la responsabilità di due imputati per il reato di cui all’art. 497-bis cod. pen., accertato il 6 agosto 2018, consistito nel possesso di carte d’identità polacche contraffatte, riconoscendo le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, oltre alla non menzione per uno solo di essi.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Il primo ha dedotto, in via preliminare, la nullità della notificazione del decreto di citazione in appello, effettuata presso il difensore di fiducia e non presso il domiciliatario eletto, e nel merito la carenza dell’elemento oggettivo e del dolo, oltre all’esclusione della particolare tenuità. Il secondo ha articolato censure analoghe sul piano dell’idoneità all’espatrio e del dolo, dolendosi altresì del mancato riconoscimento della causa di non punibilità.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo del ricorso è dichiarato inammissibile. La difesa lamentava che l’atto di citazione, una volta tradotto, era stato notificato presso il difensore di fiducia e non presso il domiciliatario eletto. La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il motivo che deduce la nullità della notifica per effettuazione presso il difensore anziché presso il domicilio dichiarato o eletto è inammissibile per difetto di specificità ove non alleghi il concreto pregiudizio alla conoscenza dell’atto e all’esercizio del diritto di difesa (Sez. 3 n. 21852 del 12/03/2025; Sez. 6 n. 24741 del 04/01/2018; Sez. U n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj).
Nel caso concreto l’allegazione del pregiudizio è stata articolata solo con la memoria di replica. Trattandosi di requisito di ammissibilità, la carenza originaria rende il motivo inammissibile. La Corte aggiunge che l’allegazione tardiva è comunque generica: si limita al catalogo astratto delle facoltà esercitabili, senza indicare circostanze idonee a rendere credibile un concreto pregiudizio in un giudizio di appello promosso dalla stessa difesa dell’imputato.
Nel merito, i motivi comuni ai due ricorrenti sono infondati. Secondo l’art. 4, primo comma, d.Lgs. n. 30/2007 e l’art. 5, primo comma del medesimo decreto, attuativi della Direttiva 2004/38/CE, il diritto di circolazione e di ingresso nell’Unione è subordinato al possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato membro. Il documento di identità rilasciato da uno Stato UE costituisce quindi titolo idoneo all’espatrio, salvo espresse clausole limitative, come quella prevista dall’art. 3, comma 4, r.d. n. 773/1931. La Corte precisa che la mancanza della validità per l’espatrio si atteggia quale elemento specializzante degradante (Sez. 5 n. 25218 del 13/07/2020, Gigli).
Quanto alla ritenuta necessità della clausola di validità, la Corte aderisce all’indirizzo che grava sull’imputato l’onere di allegazione della sua esistenza (Sez. 5 n. 25218 del 13/07/2020, rv. 279473-01). Nel caso di specie le sentenze di merito avevano già dato conto che le carte erano valide per l’espatrio, e le difese non hanno allegato elementi contrari. La consulenza tecnica, limitatasi a vagliare la genuinità, costituisce risultanza neutra. Né ha pregio l’argomento sull’erroneo riferimento a un passaporto, trattandosi di errore materiale emendato nella frase successiva.
L’eccezione sulla carenza di offensività è disattesa: il mero possesso del documento falso valido per l’espatrio è punito indipendentemente dall’uso, e la valutazione ai sensi dell’art. 49 cod. pen. prescinde dalle ulteriori circostanze del fatto (Sez. 5 n. 17792 del 21/02/2019). Il dolo è escluso solo per illogicità manifesta: i ricorrenti hanno esibito documenti con dati identificativi diversi dai reali, quanto a nazionalità, luogo di nascita e, per uno di essi, anche nominativo. Sul diniego dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 13681 del 25/02/2016 e delle Sezioni Unite n. 18891 del 27/01/2022, ribadendo che il giudizio di tenuità richiede una valutazione complessiva e che i criteri sono cumulativi per l’accoglimento. Il motivo di un ricorrente è inammissibile perché inedito in appello; quello dell’altro è infondato, avendo la Corte territoriale valorizzato la gravità oggettiva della contraffazione e l’impiego del documento per ottenere quello italiano. I reati non sono prescritti, in applicazione della disciplina dell’art. 159 cod. pen. nel testo della riforma Orlando, secondo Sez. U n. 20989 del 12/12/2024.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 159 c.p. – Sospensione del corso della prescrizione
- Art. 497-bis c.p.