Querela per sottrazione di beni pignorati decorre dalla conoscenza piena del fatto (Cass. pen. Sez. VI n. 40215 del 15.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di sottrazione di beni pignorati di cui all’art. 388, comma 5, cod. pen., il termine per la proposizione della querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce piena ed effettiva conoscenza del fatto, non dalla mera percezione degli accessi compiuti dall’ufficiale giudiziario. La conoscenza dei singoli atti esecutivi costituisce, di regola, solo un antecedente temporale della condotta, non già il momento di piena consapevolezza della sua rilevanza penale. E’ inammissibile per manifesta infondatezza il motivo che costruisca un automatismo tra il compimento degli accessi e la conoscenza del fatto, senza indicare elementi concreti da cui desumere la piena conoscenza anteriore. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una motivazione specifica e non può essere invocata con censure generiche.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell’imputato per il reato di cui all’art. 388, comma 5, cod. pen. Questi, quale debitore ingiunto e destinatario di un atto di precetto avente ad oggetto determinati beni, avrebbe concorso nel reato contestato insieme al coniuge. In occasione dei due accessi dell’ufficiale giudiziario, il primo dei quali non avrebbe indicato l’ubicazione dei beni pignorati e il secondo avrebbe trasmesso per e-mail un’erronea indicazione dei luoghi dove rinvenirli.
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: con il primo ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla tardività della querela, presentata il 2.12.2020; con il secondo il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i due motivi. Il primo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che, contrariamente agli assunti difensivi, dall’esame del contenuto della denuncia-querela e del verbale delle sommarie informazioni rese il 4.12.2020 non emerge in alcun modo che la parte civile avesse acquisito conoscenza del fatto in occasione immediata e diretta dei due accessi dell’ufficiale giudiziario.
Negli atti richiamati la parte civile, come spiegato dai giudici di merito, non aveva fatto riferimento alla conoscenza del fatto in ragione degli accadimenti verificatisi in occasione dei due accessi, ma si era limitata a descriverli come meri antecedenti temporali rispetto alla denuncia. La Corte ha quindi escluso che la conoscenza della condotta potesse essere anticipata al momento dei singoli accessi.
Né, sotto ulteriore profilo, è apparso obiettivamente chiaro per quale ragione la parte civile avrebbe potuto avere conoscenza dei fatti prima che i verbali di accesso fossero inseriti nel fascicolo del procedimento esecutivo a cui la stessa era interessata. Il ragionamento dei giudici di merito, che avevano collocato il momento conoscitivo nel deposito del 14.7.2020 della nota con gli allegati verbali di accesso, è stato dunque confermato.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché generico. A fronte di un’adeguata motivazione con cui i giudici di merito avevano indicato le ragioni per cui non poteva riconoscersi la particolare tenuità del fatto — attesa la natura e il valore dei beni pignorati e il perdurante inadempimento all’obbligo di restituzione dei veicoli — nulla di specifico era stato dedotto, essendosi l’imputato limitato a reiterare censure già valutate.
All’inammissibilità del ricorso sono conseguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la condanna alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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