Obbligo di ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Campania n. 3688 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è fondato quando risultano integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., dovendosi avere riguardo alla mancata impugnazione della sentenza del giudice ordinario, attestata da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione. La penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo. Il commissario ad acta è nominato per il caso di ulteriore inottemperanza e il suo munus è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’istruzione e del merito a riconoscere il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio prestato.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata. L’Amministrazione, tuttavia, era rimasta inadempiente. La parte ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. e la condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, primo comma, decreto-legge n. 669/1996.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei limiti illustrati, con ordine all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Il Tribunale ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Quanto al compenso, esso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e all’art. 56 per le ulteriori spese, e la parcella andrà presentata a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Il dies a quo decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione, non dal deposito della relazione.
È stata altresì disposta, a carico dell’Amministrazione, la penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso, restando onere della parte attivarsi per l’insediamento del commissario.
Le spese di lite sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, tenuto conto della natura delle questioni, di non particolare complessità, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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