Abitualità del comportamento ostativa alla particolare tenuità del fatto (Cass. pen. Sez. II n. 40460 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul carattere dell’offesa ai fini della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen. va condotto secondo i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., ma è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi, anche uno solo, purché la motivazione non sia contraddittoria. Il comportamento abituale ostativo si configura quando l’autore ha commesso almeno due illeciti della stessa indole oltre quello per cui si procede. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi o con un solo fattore attinente alla personalità del colpevole.
Il Fatto
La Corte di appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha assolto l’imputato da alcuni reati e lo ha condannato per due delitti di ricettazione, riconoscendo l’attenuante del secondo comma dell’art. 648 cod. pen., confermando la condanna per due delitti di cui all’art. 474 cod. pen.
Il difensore ricorre per cassazione lamentando la manifesta illogicità della motivazione: la Corte territoriale avrebbe negato la particolare tenuità del fatto basandosi solo sulla reiterazione delle condotte e sulle violazioni pregresse, e avrebbe omesso di motivare sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che il giudizio sull’offesa va compiuto con i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza che sia necessaria la disamina di tutti gli elementi previsti: è sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti. È dunque adeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il comportamento abituale ostativo si configura, per le Sezioni Unite n. 13681 del 2016, quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello esaminato, anche se successivi, non oggetto di condanne irrevocabili o singolarmente tenui. Nel caso concreto la motivazione della Corte di appello risulta congrua, avendo annoverato dal 2014 al 2022 nove precedenti condanne per fatti analoghi.
Sul secondo motivo la Corte richiama il principio per cui la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche è oggetto di un giudizio di fatto, escludibile con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria. Il diniego può fondarsi anche su un solo elemento, attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato.
La Corte territoriale ha valorizzato come elemento decisivo il giudizio negativo sulla personalità dell’imputato, fondato sulle plurime precedenti condanne per analoghi reati. Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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