Misure cautelari: interesse ad impugnare e autonomia del titolo più grave (Cass. pen. Sez. V n. 31702 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’interesse ad impugnare sussiste solo quando l’indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico. È pertanto inammissibile per carenza di interesse il ricorso con cui si contesti la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, o si deduca il concorso apparente di norme, quando dal venir meno dell’una o dall’accoglimento dell’altro non discendano riflessi immediati sull’an o sul quomodo della misura, né sulla durata dei termini di custodia cautelare. La misura può legittimamente reggersi su un titolo autonomo e sufficiente, il più grave tra quelli contestati, idoneo da solo a sorreggere il provvedimento restrittivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la custodia cautelare in carcere. All’indagato erano contestati, anche in concorso con altri, molteplici episodi di detenzione, porto in luogo pubblico e offerta in vendita di armi comuni da sparo; per uno solo dei fatti contestati risultava l’aggravante mafiosa, sia nella forma del metodo mafioso sia in quella dell’agevolazione dell’associazione.
Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato ha proposto ricorso per cassazione articolando dieci motivi. La difesa ha censurato la mancata autonoma valutazione degli elementi indiziari da parte del giudice, la genericità della motivazione sulla gravità indiziaria, il mancato assorbimento dei reati di detenzione, porto e vendita delle medesime armi, l’erronea configurazione dell’aggravante mafiosa e la valutazione cumulativa delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato: il giudice per le indagini preliminari, pur riproducendo il contenuto dell’atto del pubblico ministero, ha esposto una propria autonoma valutazione degli elementi fattuali, in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari, desumibile dalla selezione delle circostanze più significative e dall’esclusione dell’aggravante mafiosa per alcuni dei reati contestati. Il principio è quello affermato dalle Sezioni Unite n. 13838 del 2016: l’obbligo di autonoma valutazione è osservato anche quando il giudice riporti in maniera pedissequa atti del fascicolo, poiché tali elementi attengono ai soli profili espositivi del fatto.
I motivi dal secondo al settimo esulano dai vizi deducibili in sede di legittimità. La Corte ha rilevato che l’ordinanza impugnata ha riportato e congruamente valutato gli elementi probatori, desunti da plurime conversazioni intercettate, idonei a integrare la piattaforma indiziaria richiesta per il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 36267 del 2006. In materia di intercettazioni, la Corte ha ribadito che l’interpretazione del contenuto, anche quando affidato a linguaggio criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità (Sezioni Unite n. 22471 del 2015). Non sono ammesse censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate.
Il cuore del provvedimento è rappresentato dai motivi ottavo e nono, dichiarati inammissibili per carenza di interesse. Tra i delitti contestati, il più grave è quello di offerta in vendita di arma comune da sparo, punito nel massimo con otto anni di reclusione: pena che, in forza degli artt. 280, comma 2, cod. proc. pen. e 303, comma 4, lett. b), cod. proc. pen., consente alla custodia cautelare di reggersi autonomamente sul solo titolo contestato. Ne deriva che la pretesa di assorbimento dei reati minori nel più grave, o il venir meno dell’aggravante mafiosa, non dispiegano alcun effetto concreto sui presupposti o sulla durata della misura.
La Corte ha richiamato il principio per cui sussiste interesse ad impugnare solo quando dall’invocata diversa qualificazione giuridica derivi un’utilità concreta, restando irrilevante la mera pretesa all’esattezza teorica della decisione (tra le altre, Sez. VI n. 5213 del 2019). Generico e manifestamente infondato è, infine, il decimo motivo: la motivazione sulle esigenze cautelari risulta aderente alle evidenze descrittive dell’operato dell’indagato, il quale aveva ottenuto con facilità la disponibilità di armi di diverso tipo, facendone traffico non autorizzato. Ne è conseguita la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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