Recidiva non automatica e obbligo di motivazione sul fatto (Cass. pen. Sez. I n. 36296 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, non è configurabile in modo automatico per il solo riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali. Il giudice deve accertare in concreto la maggiore colpevolezza e la più elevata capacità a delinquere, verificando natura e grado di offensività dei reati, distanza temporale, omogeneità e occasionalità della ricaduta. A tale accertamento corrisponde un obbligo motivazionale specifico, che sussiste sia quando la recidiva è riconosciuta sia quando è esclusa. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può fondarsi anche su un solo parametro dell’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente, non costituendo il beneficio un diritto conseguente alla mera assenza di elementi negativi. Analogo criterio vale per il diniego delle pene sostitutive.

Il Fatto

La Corte di appello di Messina conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Messina nei confronti di un cittadino straniero ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 20, comma 14, d.lgs. n. 30 del 2007, per essere rientrato nel territorio nazionale nonostante il provvedimento di allontanamento emesso dal Prefetto e notificatogli nel 2019.

L’imputato propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi: difetto dell’elemento soggettivo per la mancata verifica della conoscenza della lingua italiana; mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; illegittima affermazione della recidiva; illogicità del diniego delle attenuanti generiche; illegittimo diniego della pena sostitutiva dell’allontanamento con divieto di reingresso. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è generico perché non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata: i giudici di merito hanno valorizzato il verbale di identificazione, nel quale è dato atto della conoscenza della lingua italiana, e la permanenza in Italia dal 2015 al 2019. La contestazione difensiva resta su un piano meramente congetturale, e la Corte richiama l’orientamento secondo cui il dubbio idoneo a introdurre un’ipotesi alternativa deve essere «ragionevole», non fondato su congetture (Sez. 3 n. 5602 del 2021; Sez. 4 n. 22257 del 2014).

Anche il secondo motivo è generico: la sentenza impugnata ha valorizzato un precedente specifico, l’assenza di elementi per inferire la tenuità e la recidiva reiterata infraquinquennale. La valutazione è resa in ossequio ai principi della materia, secondo cui il giudizio sulla tenuità si effettua con i criteri dell’art. 133, primo comma, cod. pen., senza necessità di esaminare tutti gli elementi, essendo sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7 n. 10481 del 2022; Sez. 6 n. 3631 del 2016).

Sul terzo motivo, relativo alla recidiva, la Corte ricostruisce il percorso interpretativo consolidato. La sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2007 ha escluso l’automatica configurabilità della recidiva reiterata. Le Sezioni Unite n. 35738 del 2010 hanno affermato che il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione sia sintomo effettivo di riprovevolezza e pericolosità, avuto riguardo alla natura dei reati, alla distanza temporale e all’omogeneità. Le Sezioni Unite n. 20798 del 2011 hanno ribadito il ripudio di qualsiasi automatismo, e la Corte costituzionale n. 185 del 2015 ha dichiarato illegittima l’obbligatorietà della recidiva per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. Le Sezioni Unite n. 3585 del 2021 hanno precisato che la recidiva produce effetti solo previo accertamento dei requisiti costitutivi e del presupposto sostanziale.

La Corte ritiene che la Corte di appello si sia attenuta a tali principi: ha descritto i precedenti penali, ha valutato la nuova condotta come espressione di refrattarietà alle regole di civile convivenza e ha considerato numero, natura, modalità e grado di offensività dei fatti, non il mero status dell’imputato.

Il quarto motivo è generico: a fronte di una motivazione completa, il rilievo difensivo sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Il diniego delle attenuanti generiche può fondarsi anche su un solo elemento dell’art. 133 cod. pen. ritenuto prevalente (Sez. 2 n. 23903 del 2020; Sez. 3 n. 24128 del 2021). Quanto al quinto motivo, il diniego della pena sostitutiva è congruo e giustificato dalla biografia penale, comprensiva del precedente per evasione, e richiama il principio per cui il diniego non implica l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen. (Sez. 5 n. 4530 del 2026). Segue condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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