Sospensione dei termini cautelari per complessità sopravvenuta del dibattimento (Cass. pen. Sez. I n. 36344 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare disposta ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. può fondarsi anche su una complessità sopravvenuta del dibattimento, purché il giudice la oggettivizzi in elementi specifici e verificabili e la colleghi all’attività istruttoria ancora da compiere. Il giudizio di complessità conserva natura prognostica: il riferimento all’attività già espletata non è valutazione ex post, ma contesto in cui si innestano le nuove prove e i loro prevedibili sviluppi. È ammesso il richiamo all’acquisizione di prove ex art. 507 cod. proc. pen., anche con riguardo ai tempi tecnici di una perizia disposta alla vigilia del periodo feriale. Il divieto di sospensione per esigenze di acquisizione della prova, posto dall’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., non si estende alla sospensione facoltativa del comma 2, per la diversa natura e ratio dei due istituti. Il limite massimo dei termini ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen. esclude il vulnus alla libertà personale per assenza di un termine finale determinato.

Il Fatto

La Corte di assise aveva applicato all’imputato la custodia cautelare per reati ricompresi tra quelli dell’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.. Nel corso del dibattimento, con ordinanza resa all’udienza del 21 giugno 2026, il giudice disponeva ex art. 507 cod. proc. pen. l’audizione di un teste sollecitata dalla parte civile, conferiva incarico per una perizia balistica e fissava udienza per l’audizione del perito, contestualmente sospendendo i termini di custodia ai sensi dell’art. 304, comma 2, cod. proc. pen.. La difesa proponeva appello al Tribunale del riesame, che lo rigettava con provvedimento dell’11 agosto 2026.

L’imputato ricorreva quindi per cassazione articolando cinque motivi: valutazione ex post anziché prognostica della complessità; fondamento su mere congetture; violazione del divieto del comma 1 lett. a); rilievo indebito ai carichi di lavoro dell’ufficio; indeterminatezza del termine di sospensione. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il contenuto della particolare complessità del dibattimento elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. Richiama Sez. 1 n. 8279 del 2025 sul carattere prognostico del giudizio, da rapportare all’attività da compiere e non a quella di studio degli atti, e Sez. 2 n. 23872 del 2014 e Sez. 2 n. 36638 del 2013 sull’accertamento fattuale insindacabile se motivato. Gli indici rilevanti possono comprendere l’elevato numero di imputati, la tipologia e gravità delle imputazioni e il numero di questioni sollevate (Sez. 2 n. 3155 del 2021; Sez. 5 n. 40452 del 2019), oltre alle oggettive difficoltà logistiche (Sez. 6 n. 10 del 2005).

Il primo motivo non coglie nel segno. Il Tribunale ha chiarito come il riferimento all’attività già svolta non integri un improprio richiamo a segmenti esauriti, ma costituisca il contesto concreto entro cui valutare l’incidenza della prova ancora da assumere, in un’ottica non monistica della complessità. In tal senso richiama Sez. 6 n. 15884 del 2016, ove la sopravvenienza di nuove difficoltà tecniche su un’istruttoria già complessa giustificò la sospensione.

Quanto al carattere congetturale, la Corte rileva che la previsione di ulteriori attività a richiesta delle difese non è fondata su mere supposizioni, ma su valutazione ragionevole legata alla natura delle prove disposte e alla loro connessione con i temi decisivi. La norma non distingue tra complessità originaria e sopravvenuta, e sul punto richiama Corte cost. n. 299 del 2005 e Corte cost. n. 238 del 1997, che affidano alla discrezionalità vincolata del giudice l’apprezzamento della particolare complessità del dibattimento.

Il divieto di cui all’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. non è estensibile al comma 2. I due istituti hanno natura diversa: la sospensione del comma 1 consegue pressoché di diritto a eventi tipici ed è atto vincolato, quella del comma 2 deriva da situazioni oggettive da verificare ed è a discrezionalità vincolata (Corte cost. n. 238 del 1997). Il Tribunale ha inoltre considerato il periodo feriale e i tempi tecnici della perizia, escludendo la praticabilità dell’art. 240 bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. perché la perizia era in corso.

Sull’asserita indeterminatezza, la Corte ritiene sufficiente il limite massimo dei termini ex art. 304, comma 6, cod. proc. pen., richiamando Corte cost. n. 204 del 2012 e Corte cost. n. 299 del 2005 sul c.d. massimo dei massimi. Il ricorso è quindi rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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