Sospensione dei termini cautelari e complessità del dibattimento (Cass. pen. Sez. I n. 36343 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma 2, cod. proc. pen. richiede un giudizio di particolare complessità del dibattimento che ha carattere prognostico: va formulato con riguardo all’attività ancora da compiere e non a quella espletata. Tale valutazione ha natura oggettiva e unitaria e si parametra sul numero delle posizioni da esaminare, sulle imputazioni e sulle attività processuali residue, non sullo status libertatis dei singoli imputati. L’accertamento fattuale che ne deriva è insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. Il ricorrente che contrapponga una diversa lettura dei medesimi elementi introduce una censura di merito, inammissibile in cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Reggio Calabria aveva disposto la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare nei confronti di un imputato. L’interessato proponeva appello al Tribunale della libertà, che con ordinanza del 13 maggio 2026 lo rigettava. Avverso tale provvedimento l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 303, comma 1, lett. b), nn. 2 e 3-bis, e 304, comma 2, cod. proc. pen. e dell’art. 13 Cost., sostenendo l’insussistenza della particolare complessità del dibattimento: otto imputati, sette dei quali a piede libero, imputazioni contenute e istruttoria in fase avanzata. Con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione sul requisito della complessità, per non avere il Tribunale esaminato la posizione del singolo imputato, unico detenuto, né formulato un giudizio prognostico sulle attività residue. Con il terzo motivo ha contestato la violazione degli artt. 304, comma 2, 477 e 132-bis cod. proc. pen. e dell’art. 111 Cost., per essersi la sospensione fondata su criteri soggettivi, quali gli impegni professionali dei componenti del collegio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha respinto il ricorso rilevando come l’art. 304, comma 2, cod. proc. pen. consenta la sospensione dei termini quando si proceda per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e il dibattimento sia particolarmente complesso. Il giudizio di complessità ha carattere prognostico e deve essere espresso in ragione dell’attività da compiere, non di quella già esaurita.
I giudici di legittimità hanno richiamato un orientamento consolidato: Sez. 6, n. 28663 del 23/06/2015, Curcio, ove la sospensione era stata ritenuta correttamente motivata in base alla struttura delle imputazioni, al numero degli imputati e dei testimoni e alla necessità di trascrivere le intercettazioni; Sez. 1, n. 8279 del 04/12/2025, Miste, relativa a frazionamento della discussione e nuove richieste istruttorie; Sez. 4, n. 17576 del 14/01/2004, sulla natura obiettiva e unitaria della causa di sospensione; Sez. 2, n. 3155 del 22/12/2021, Stella e Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, Intravaia, sull’incidenza del numero di imputati, difensori e imputazioni sui tempi della discussione, indipendentemente dalla rinnovazione dell’istruttoria.
La Corte ha quindi verificato la tenuta motivazionale del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva fatto riferimento a parametri oggettivi: numero degli imputati, contestazioni, attività istruttoria ancora da compiere, necessità di calendarizzare le udienze e di prevedere repliche, con la conseguente impossibilità per i componenti del collegio di intensificare le udienze per gli ulteriori carichi di lavoro.
Quanto alla circostanza che solo uno degli imputati si trovi in custodia cautelare, la Corte l’ha ritenuta irrilevante: la complessità si parametra sul numero di posizioni da esaminare, non sullo status libertatis. Parimenti oggettivi sono stati considerati la natura e la gravità delle imputazioni, comprensive di associazione mafiosa e numerosi reati fine aggravati ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. Il ricorrente, contrapponendo una diversa valutazione dei medesimi elementi, ha introdotto una censura attinente al merito, non esaminabile in sede di legittimità. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 303 c.p.p. – Termini di durata massima della custodia cautelare
- Art. 304 c.p.p. – Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare
- Art. 407 c.p.p. – Termini di durata massima delle indagini preliminari