Pericolosità sociale e revoca del permesso UE: non serve la condanna (TAR Marche n. 32 del 13.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non presuppone una sentenza di condanna, neppure non definitiva. L’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 consente di desumere la pericolosità sociale «anche» da condanne per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen., con la conseguenza che il Questore può valorizzare denunce, indagini pendenti e provvedimenti cautelari. Il giudizio di pericolosità deve tuttavia restare concreto e attuale e va condotto comparando le cause ostative con la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. La revoca costituisce esercizio di una valutazione ampiamente discrezionale, sindacabile solo per manifesta illogicità o travisamento.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario soggiornante in Italia da anni e titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugna il decreto con cui il Questore di Ancona ha revocato quel titolo. Il provvedimento si fonda sulla pendenza di un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, avviato su denuncia della coniuge e accompagnato dall’adozione, poi gradualmente attenuata, di misure cautelari.
Il ricorrente deduce l’illegittimità della revoca per difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’amministrazione esaminato le osservazioni difensive, e soprattutto perché, in assenza di una sentenza di condanna, il procedimento di revoca non avrebbe potuto essere né avviato né concluso. Il TAR, in fase cautelare, aveva accolto la domanda; il merito è stato poi deciso in senso contrario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rivede espressamente, melius re perpensa, le conclusioni dell’ordinanza cautelare. Il primo passaggio riguarda il presupposto della revoca. La tesi del ricorrente secondo cui servirebbe una condanna, anche non definitiva, è infondata. L’art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 stabilisce che la pericolosità si desume «anche» dalle condanne: l’avverbio implica che il Questore possa considerare qualsiasi altra circostanza, comprese denunce e indagini pendenti.
Passando ai profili valorizzati in sede cautelare, il TAR ne rovescia la lettura. Quanto alla misura cautelare da ultimo applicata — il divieto di avvicinamento — è vero che essa è meno afflittiva della custodia in carcere e degli arresti domiciliari, ma il GIP ha richiamato gli stessi presupposti, cioè il pericolo di reiterazione. Il Questore non è tenuto a condividere il giudizio di pericolosità del giudice penale, ma può certamente farlo proprio.
Quanto alla possibilità di rilasciare un permesso «minore», non sussiste alcuna contraddittorietà: l’art. 9, comma 9, del T.U. prevede che, in caso di revoca, allo straniero non espellendo sia rilasciato un titolo di altro tipo.
Il punto centrale è la natura dei fatti. Dagli atti di indagine e dai provvedimenti del GIP emerge una realtà diversa da quella prospettata: i maltrattamenti sono ripetuti nel tempo e il pericolo di reiterazione è ancora attuale. Il Collegio sottolinea che il permesso UE è una sorta di «premio» per l’integrazione, e che l’assenza di cause ostative rileva sia al rilascio sia alla revoca, da valutarsi insieme alla durata del soggiorno e all’inserimento. Se il radicamento lavorativo è indiscutibile, non altrettanto può dirsi dell’integrazione sociale e culturale: le modalità dei reati rivelano una visione «proprietaria» della donna incompatibile con i valori della società italiana.
La valutazione comparativa assume rilievo soprattutto quando alla revoca segua l’allontanamento dal territorio nazionale, mentre è meno rilevante se lo straniero può ottenere un altro titolo. Il ricorso è quindi respinto nel merito, con compensazione delle spese anche in ragione dell’esito della fase cautelare.
Nota della Redazione
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