Il modus nella donazione prevale sull’uso del termine “condizione” (Cass. civ. Sez. 2 n. 18813 del 09.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di una clausola di donazione come condizione risolutiva ovvero come modus non dipende dalle espressioni letterali adoperate, ma dalla comune intenzione delle parti, desumibile dall’interpretazione complessiva dell’atto. Qualora la previsione contrattuale imponga al donatario una prestazione certa e determinata di dare o di fare, che diminuisce il valore della liberalità e limita il contenuto del diritto attribuito, si versa nell’ipotesi del modus, non in quella della condizione, la quale richiede un evento futuro ed incerto, estraneo alle obbligazioni delle parti e incidente automaticamente sull’efficacia del negozio. La domanda del donante o dei suoi eredi di risoluzione per inadempimento dell’obbligazione modale postula che il mancato adempimento sia imputabile al donatario, restando invece esclusa ogni responsabilità quando l’impossibilità sopravvenuta della prestazione derivi da causa non imputabile, quale un intervento normativo (factum principis) che ha soppresso l’ente donatario e ne ha trasferito i beni ad altro soggetto pubblico.

Il Fatto

Con atto pubblico del 1966, il donante donava all’E.C.A. un complesso immobiliare, destinato in perpetuo ad orfanotrofio femminile. Gli eredi del donante convenivano in giudizio il Comune successore dell’ente e la ASL, chiedendo la risoluzione della donazione per cessazione della destinazione del bene e la restituzione dello stesso, sostenendo che la clausola relativa alla destinazione costituisse condizione risolutiva dell’atto. In subordine, qualificata la clausola come modus, invocavano il rimedio risolutorio per inadempimento e il risarcimento dei danni.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande. La Corte territoriale, qualificata la clausola come modus e non come condizione, riteneva le obbligazioni modali estinte per impossibilità sopravvenuta non imputabile, derivante dalla soppressione degli enti assistenziali e dalla destinazione dell’immobile a finalità sociale di pari valore.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha escluso la violazione dei criteri ermeneutici, condividendo la qualificazione della clausola come modus. In disparte l’uso letterale del termine “condizione”, il giudice di merito ha correttamente valorizzato la struttura complessiva dell’art. 4, imponendo al donatario prestazioni specifiche e continuative di assistenza e di manutenzione dell’immobile. Tali obblighi, diminuendo il valore della liberalità, sono riconducibili al paradigma del modus, mentre la condizione risolutiva richiede un evento futuro e incerto, non consistente in una prestazione del donatario.

La Suprema Corte ha richiamato il consolidato principio per cui, nell’indagine volta a distinguere tra condizione e modo, non hanno valore le espressioni adoperate, rilevando invece l’intenzione delle parti, e ha ribadito che l’interpretazione del giudice di merito non deve essere l’unica possibile o la migliore in astratto, purché sia una delle possibili e plausibili.

Quanto alla domanda di risarcimento danni, la Corte ha reputato l’indagine sull’imputabilità dell’inadempimento non decisiva. La sentenza impugnata ha accertato che le obbligazioni modali si erano estinte per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile, ravvisata sia in ragioni organizzativo-economiche, quali il trasferimento delle suore e l’esiguo numero di orfane, sia nel factum principis della soppressione degli enti assistenziali da parte della normativa regionale. La Corte ha aggiunto che nessun inadempimento è imputabile al Comune, avendo destinato l’immobile a pronto soccorso, finalità sociale di valore quantomeno equivalente, consentita dalla legge di riforma.

La Corte ha infine dichiarato l’inammissibilità delle censure volte a contestare le altre ragioni estintive delle obbligazioni modali, non essendo state queste impugnate specificamente, con conseguente difetto di interesse. Ha altresì escluso che sulla qualificazione della natura dell’acquisto del Comune si fosse formato un giudicato interno, essendo ancora in contestazione la domanda risarcitoria, e ha ritenuto il giudizio sulla nullità della donazione per violazione dell’art. 1379 cod. civ. un mero obiter dictum, non impugnabile in quanto privo di autonoma portata decisoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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