Usucapione del comproprietario: l’inconscia acquisizione per atto a effetti reali non presume l’animus possidendi (Cass. civ. Sez. 2 n. 18810 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di usucapione, la domanda di acquisto per usucapione di un bene in comproprietà richiede la presenza in giudizio di tutti i comproprietari, vertendosi in una situazione giuridica unitaria e inscindibile. Il comproprietario che invochi l’usucapione della sola quota altrui deve formulare un’apposita e specifica domanda, non potendo questa ritenersi compresa in quella di usucapione dell’intero bene. L’acquisizione della proprietà in modo inconsapevole, con la disponibilità materiale del bene ricevuta da un terzo a titolo di comodato, non consente di presumere l’animus possidendi, gravando sull’interessato l’onere di provarlo rigorosamente.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario di un immobile, aveva proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell’acquisto per usucapione dell’intero bene, sostenendo di averne avuto il possesso esclusivo e continuativo. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d’Appello, su impugnazione della sorella, l’aveva rigettata, qualificando la disponibilità del bene come mera detenzione derivante da un comodato concesso dalla madre, e disponendo la divisione dell’immobile.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, rigettando il ricorso, ha affermato che la domanda di usucapione dell’intero bene, proposta nei confronti di tutti i comproprietari, non può essere accolta solo nei confronti di alcuni di essi, mancando una specifica e subordinata domanda di usucapione delle singole quote. In assenza di tale domanda, nessun giudicato può formarsi sulle quote dei comproprietari che non abbiano impugnato la sentenza di primo grado.
Quanto al merito, la Suprema Corte ha escluso che l’apprensione del bene da parte del ricorrente fosse avvenuta in forza del suo diritto di comproprietà. L’aver ricevuto la disponibilità materiale dell’immobile dalla madre, quale comodante, pur essendo formalmente intestatario del bene, integra una situazione di detenzione e non di possesso. In tale evenienza, non opera la presunzione di possesso di cui all’art. 1141 c.c., non potendosi desumere l’animus possidendi da un atto di concessione del godimento, quand’anche a effetti reali, se il beneficiario è inconsapevole del proprio diritto.
La Corte ha quindi precisato che la buona fede non è requisito del possesso utile all’usucapione e che la presunzione di possesso opera solo quando l’acquisizione della relazione materiale con il bene non derivi da un atto del proprietario a favore del detentore. La mancata conoscenza della titolarità del diritto, pur non impedendo l’acquisto della proprietà, esclude la possibilità di configurare un possesso uti dominus, richiedendosi una rigorosa prova dell’intenzione di comportarsi come proprietario in opposizione agli altri comproprietari.
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura relativa alla mancata contestazione del comodato, poiché il ricorrente non aveva indicato gli atti processuali in cui la circostanza era stata allegata e contestata. Ha, inoltre, escluso il vizio di omessa pronuncia, trattandosi di un rigetto implicito delle eccezioni di inammissibilità dell’appello, e ha confermato che la divisione e la quantificazione dei frutti sono subordinate all’aggiornamento del valore del bene nella successiva fase del giudizio.
Nota della Redazione
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