Ottemperanza al decreto Pinto senza notifica del titolo esecutivo (TAR Calabria n. 868 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti di condanna emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Una volta decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, grava sull’Amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del giudicato. In caso di inerzia, il giudice amministrativo accoglie l’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. e riconosce, anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto reso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001 e passato in giudicato. Il titolo ingiungeva al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, la somma di euro ottomila oltre interessi dalla domanda, oltre euro millecentosettanta e trentotto a titolo di esborsi e accessori, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione.
Il ricorrente chiede inoltre la condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, lett. e), c.p.a. per il ritardo ulteriore. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la sussistenza del titolo: il decreto ha autorità di cosa giudicata, attestata dalla documentazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione. Su questo presupposto si innesta la questione giuridica centrale.
Il TAR, rivedendo il proprio precedente orientamento, ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.
Quanto all’an dell’azione, il creditore ha inviato in data 22.02.2020 la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi. L’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere secondo Cass. SS.UU. n. 13.533/2001, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
Il Collegio affronta poi la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo ovvero all’insediamento del Commissario ad acta, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8. Il Collegio ordina infine l’esecuzione nel termine di trenta giorni, nomina il Commissario per il caso di persistente inottemperanza e liquida le spese secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, ponendole a carico dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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