Chiamata de relato valida se riscontri corroboranti e fonte indicata (Cass. pen. Sez. 2 n. 16504 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ancorché rese de relato, possono fondare il giudizio di gravità indiziaria ex art. 273 cod. proc. pen. quando il chiamante indichi la propria fonte di conoscenza e i narrati, ciascuno dotato di intrinseca attendibilità soggettiva ed oggettiva, si riscontrino reciprocamente ed abbiano portata individualizzante. Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale. È inammissibile il ricorso per cassazione che, denunciando vizio di motivazione, si risolva nella mera prospettazione di una diversa lettura delle circostanze già valutate dal tribunale del riesame.
Il Fatto
Il tribunale del riesame di Bari confermava la misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti dell’indagato per il delitto di rapina di una pistola, aggravata dall’uso di armi e dalla finalità di agevolare il sodalizio mafioso. La difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in quanto rese de relato, contraddittorietà dei narrati e assenza di riscontri, nonché la corretta qualificazione della condotta nei termini di un mero disarmo della vittima e l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto ribadito i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti del tribunale del riesame, ricordando che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è rilevabile soltanto se si traduce in violazione di legge o in motivazione assente o manifestamente illogica. Ha quindi ritenuto generiche e infondate le censure difensive, dirette ad ottenere una alternativa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice della cautela.
In particolare, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di attendibilità operata dal tribunale: i tre collaboratori di giustizia avevano indicato le proprie fonti di conoscenza, individuate negli autori e nella vittima della rapina, con cui intrattenevano stretti rapporti. La credibilità intrinseca dei narrati era stata verificata attraverso i parametri di precisione e concordanza, mentre i riscontri individualizzanti emergevano dalla reciproca conferma delle chiamate in reità e dalle attività di intercettazione e di polizia giudiziaria.
Quanto alla qualificazione giuridica, la Corte ha condiviso la ricostruzione del tribunale: la sottrazione dell’arma era avvenuta in un contesto di grave violenza e l’agente ne aveva tratto vantaggio, occultandola e vantandosene. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 41570 del 2023, ha precisato che nel delitto di rapina il profitto può consistere in qualsiasi utilità, anche meramente morale, come quella di umiliare la vittima.
Infine, è stato ritenuto manifestamente infondato il motivo concernente le esigenze cautelari, avendo il tribunale motivato adeguatamente sull’attualità e concretezza del pericolo di reiterazione in ragione della gravità del fatto e dei precedenti specifici dell’indagato. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.