Movente sopravvenuto e continuazione: serve l’ideazione unitaria a monte (Cass. pen. Sez. I n. 22789 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., i singoli reati devono costituire espressione attuativa di un unico programma criminoso, che consenta di individuare una ideazione unitaria a monte, contemplante tutte le fattispecie criminose almeno nelle loro linee essenziali. Gli indici dell’unitarietà ideativa sono l’omogeneità delle violazioni quanto a natura del reato e interesse leso, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità dell’azione e la programmazione dei reati successivi al momento della commissione del primo. Il decorso di un ampio lasso di tempo rende più improbabile la programmazione unitaria e predeterminata, salvo che si rinvenga una chiara ragione giustificatrice dell’attuazione temporalmente frazionata. La continuazione può essere riconosciuta anche tra gruppi di reati cronologicamente prossimi. Il movente sopravvenuto e comune, per quanto elemento da valutare, non è di per sé decisivo: esso non integra l’ideazione unitaria a monte.
Il Fatto
Il ricorrente propone istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con due sentenze: una del Tribunale di Trieste, irrevocabile, relativa a un reato di concorso in estorsione aggravata commesso nel febbraio 2018; l’altra della Corte di appello di Trieste, irrevocabile, relativa al reato di cui all’art. 416 cod. pen. e a reati di truffa, abusivismo finanziario, autoriciclaggio ed esercizio abusivo di attività finanziaria.
Il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta la richiesta con ordinanza dell’11 febbraio 2025, escludendo l’unità di disegno criminoso per la diversa natura dei reati, le diverse causali e modalità, e perché al momento della commissione del primo reato quello di estorsione non era stato ideato, neppure nelle linee essenziali. La difesa ricorre per cassazione deducendo due motivi: l’errore del giudicante sull’oggetto della sentenza del Tribunale di Trieste, e la ravvisabilità della continuazione anche per gruppi di reati, con coincidenza temporale e territoriale tra la condotta estorsiva e talune truffe del 2018.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio, enunciato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/5/2017, secondo cui i reati devono essere espressione di un unico programma criminoso, con ideazione unitaria a monte. Richiama poi la regola per cui un consistente intervallo temporale tra gli episodi è indicatore logico di una successione di azioni sorrette da rinnovata ideazione, salvo che si rinvenga una chiara ragione giustificatrice dell’attuazione frazionata (in tal senso Sez. I n. 41718 del 28/11/2025).
Non manca di riconoscere che la continuazione è in astratto possibile tra gruppi di reati: il giudice deve verificare se essa possa essere riconosciuta con riferimento a singoli gruppi cronologicamente prossimi, tenuto conto della similare tipologia, delle singole causali e della contiguità spaziale (Sez. I n. 15625 del 10/1/2023 e Sez. I n. 7381 del 12/11/2018). Su questo punto il ricorso è quindi accolto nella sua premessa teorica.
Sul primo motivo, la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione ha effettivamente errato nell’affermare che la sentenza del Tribunale di Trieste avesse ad oggetto l’associazione a delinquere di stampo mafioso e l’estorsione, mentre non vi è contestazione dell’art. 416-bis cod. pen. ma solo dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. L’errore, tuttavia, non ha influito sulla decisione, perché il rigetto non si fonda sulla diversità delle compagini associative ma sulla diversa natura dei reati.
Sul secondo motivo, la Corte conferma la motivazione del giudice dell’esecuzione. L’estorsione è reato di natura diversa da quelli oggetto della sentenza della Corte di appello e risulta frutto di una determinazione estemporanea rispetto alla preordinazione sistematica e pianificata delle truffe, reati satellite del delitto associativo. Quanto ai reati fine commessi nel 2018, non emergono elementi per individuare un’ideazione autonoma, sopravvenuta e indipendente della serie di truffe rispetto a quelle ideate nel 2016. Il movente dedotto può integrare al più il movente sopravvenuto dell’azione estorsiva e di talune truffe, ma non si confonde con l’ideazione unitaria a monte.
La condotta estorsiva, quindi, costituisce il frutto di un’ideazione estemporanea rispetto alla quale il movente, pur in ipotesi comune, resta insufficiente a legare i reati sotto un’unica originaria ideazione, anche perché le truffe sono attuazione dell’originario programma associativo. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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