Aggiudicazione PNRR senza verifica dei requisiti: illegittima la deroga (TAR Puglia n. 168 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 14 del D.L. 13/2023, nel richiamare l’art. 8 del D.L. 76/2020 per le procedure finanziate con fondi PNRR, consente la consegna dei lavori o l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti, ma non autorizza l’aggiudicazione definitiva omettendo le prescritte verifiche, il cui esito positivo è condicio sine qua non dell’efficacia dell’aggiudicazione. L’art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 impone che l’aggiudicazione avvenga dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente. La stazione appaltante deve compiere l’istruttoria sugli illeciti professionali gravi ex art. 95, comma 1, lett. e, e art. 98 del D.lgs. 36/2023 e, in presenza di una pregressa vicenda professionale di pregnanza tale, deve motivare espressamente le ragioni dell’apprezzamento di affidabilità dell’impresa ammessa.

Il Fatto

Nell’ambito del PNRR, il Comune approvava una procedura per un accordo quadro con unico operatore per un appalto integrato di progettazione ed esecuzione. All’esito della valutazione delle offerte, la società controinteressata si collocava al primo posto e la ricorrente al secondo.

Con determinazione del 29.09.2023 il Comune approvava la proposta di aggiudicazione, comunicata alla ricorrente solo il 14.02.2024. La ricorrente impugnava l’atto, deducendo il difetto di istruttoria sui requisiti e sulle vicende penali dei soci della controinteressata, e proponeva motivi aggiunti dopo aver appreso, dagli atti del procedimento penale, del proscioglimento di un socio e del rinvio a giudizio dell’altro per turbata libertà degli incanti. Respinte le istanze cautelari, la causa giungeva alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità per tardività. La conoscenza della documentazione amministrativa in esito all’accesso e la pubblicazione sull’albo pretorio non valgono a decorrere il termine, poiché manca la comunicazione prescritta dall’art. 90, comma 1, lett. c, del D.lgs. 36/2023, avvenuta oltre i cinque giorni e solo il 14.02.2024. Il termine dell’art. 120, comma 2, c.p.a. decorre dalla ricezione di quella comunicazione.

Nel merito, la questione centrale riguarda l’ordine procedimentale tra verifica dei requisiti e aggiudicazione. L’art. 17, comma 5, del D.lgs. 36/2023 esige la verifica preventiva. La deroga invocata dalla stazione appaltante non regge: l’art. 8 del D.L. 76/2020 consente l’esecuzione anticipata, ma le verifiche e l’aggiudicazione restano solo posticipate, non eliminate. Il disciplinare di gara confermava tale ordine, subordinando l’aggiudicazione all’esito positivo delle verifiche.

Il Tribunale accerta che l’aggiudicazione è intervenuta in assenza di ogni valutazione sulle cause di esclusione non automatiche. Un socio e legale rappresentante era stato rinviato a giudizio per l’art. 353 c.p., poi prosciolto; l’altro socio era stato rinviato a giudizio per lo stesso reato. Tali vicende, note all’amministrazione, imponevano accertamenti autonomi, non emergendo dal verbale del 27.09.2023 alcuna valutazione. I verbali di gara, atti pubblici con fede privilegiata, non documentano il vaglio preteso dal Comune.

La condotta integra l’illecito professionale grave ex art. 95, comma 1, lett. e, e art. 98, comma 3, lett. g: la richiesta di rinvio a giudizio è prova adeguata ai sensi dell’art. 98, comma 6, lett. g. Rileva il principio del contagio: l’inaffidabilità dei soggetti in grado di orientare le scelte dell’operatore, inclusi l’amministratore di fatto e i titolari di poteri di rappresentanza, si riflette sulla società. La dichiarazione di assenza di cause di esclusione era quindi non veritiera.

Il ricorso è accolto: annullata l’aggiudicazione, dichiarata l’inefficacia del contratto e imposta la riedizione del potere con nuova istruttoria e motivazione. Negato il subentro, per la rinnovazione del potere ancora da esercitare, e rigettata la domanda risarcitoria per difetto di prova sulla spettanza del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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