Scorporo IRAP dei compensi da collegio sindacale (Cass. civ. Sez. 5 n. 13198 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IRAP, i compensi percepiti dal professionista per l’esercizio della carica di sindaco di società non sono assoggettabili all’imposta quando l’attività di sindaco sia svolta individualmente e separatamente rispetto a quella espletata in forma associata e senza avvalersi di un’autonoma organizzazione: tali compensi vanno pertanto scorporati dalla base imponibile. Il combinato disposto degli artt. 3, primo comma, lett. c) e 8 del d.lgs. n. 446/1997, nel richiamare solo le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 49, primo comma, (ora art. 53, comma 1) del d.P.R. n. 917/1986, esclude che la forma associativa dello studio professionale attragga ad imposizione i redditi prodotti individualmente. Il termine di decadenza di 48 mesi per l’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 decorre dal versamento dell’acconto solo quando, già al momento dello stesso, non vi fosse alcun ragionevole motivo per ritenerlo dovuto.
Il Fatto
Tre commercialisti, operanti in forma associata, svolgevano altresì l’incarico di componenti di collegio sindacale presso diverse società. Per gli anni d’imposta dal 2006 al 2010 corrispondevano l’IRAP calcolata complessivamente sui compensi professionali, sul presupposto della sussistenza di un’attività organizzata in ragione della forma associativa. Nel 2010 avanzavano istanza di rimborso dell’imposta non dovuta con riferimento ai compensi percepiti per la partecipazione ai collegi sindacali, attività di natura personale in senso stretto.
Formatosi il silenzio-rifiuto, il contribuente adiva il giudice di prossimità, che rigettava la domanda rilevando, tra l’altro, la decadenza parziale del credito per decorrenza dei 48 mesi dal versamento della prima rata di acconto. La Commissione Tributaria Regionale confermava la pronuncia, avverso la quale veniva proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo relativo alla motivazione apparente ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., dichiarandolo infondato: la sentenza d’appello, riportando ampiamente gli argomenti del primo giudice e le posizioni delle parti, aveva preso posizione con autonoma valutazione critica, realizzando una legittima motivazione per relationem. La pronuncia risultava pertanto autosufficiente, non integrando alcuna delle anomalie motivazionali riconducibili al “minimo costituzionale” secondo il dictum delle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Con il secondo motivo, accolto, la Corte affronta la questione dell’assoggettabilità ad imposta dei compensi da collegio sindacale. Viene ribadito il principio, già affermato da Cass. n. 22365/2025, secondo cui l’imposta non è dovuta per i compensi correlati all’attività di sindaco svolta in modo individuale e separato rispetto a quella espletata in forma associata. La base imponibile IRAP, ai sensi degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 446/1997, richiama infatti solo i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49, primo comma, d.P.R. n. 917/1986, con esclusione di quelli prodotti individualmente senza autonoma organizzazione.
Il terzo motivo, concernente il termine di decadenza dell’istanza di rimborso, viene rigettato. La Corte, richiamando Cass. n. 31397/2023 e Cass. n. 25872/2025, afferma che il termine di 48 mesi decorre dal versamento dell’acconto solo quando già al momento dell’effettuazione dello stesso non vi fosse alcun ragionevole motivo per ritenerlo dovuto. Nel caso di specie, il versamento del giugno 2006 era avvenuto in assenza di ragionevoli motivi di non debenza, essendo la successiva evoluzione giurisprudenziale non predicibile.
In definitiva, accolto il secondo motivo, la Corte cassa la sentenza con rinvio, ferma la decadenza per le somme versate oltre il quadriennio precedente l’istanza di rimborso.
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Nota della Redazione
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