Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 134 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego in provincia di Bolzano l’indennità di bilinguismo è parametrata al grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione, secondo il meccanismo di corrispondenza fissato dall’art. 4 del d.P.R. n. 752/1976. Quando il dipendente possiede un attestato di livello superiore a quello richiesto per l’accesso, l’indennità va determinata con riferimento al grado dell’attestato corrispondente al titolo di studio di accesso, e non al grado posseduto. L’indennità ha natura incentivante e dinamica: segue le modifiche dei requisiti d’accesso intervenute nel corso del rapporto, con l’unico limite dell’importo previsto per il grado di attestato rispondente, al momento della corresponsione, al titolo di studio richiesto per l’accesso. Un’interpretazione statica del rapporto d’impiego contrasterebbe con il principio costituzionale di uguaglianza, remunerando diversamente dipendenti che svolgono la medesima funzione con identica conoscenza linguistica.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente al ruolo degli agenti della Polizia di Stato in servizio in provincia di Bolzano, è in possesso del patentino di bilinguismo “A”, corrispondente al livello C1 del QCER, conseguito già prima del 2017. Percepiva l’indennità di bilinguismo parametrata al patentino “C”, ora livello B1, pari a euro 151,97 mensili.

Con pec inviata all’Amministrazione di appartenenza ha chiesto il riconoscimento dell’indennità corrispondente al patentino “B”, livello B2, pari a euro 189,94, a far data dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 95/2017, che ha innalzato il titolo di studio richiesto per l’accesso al ruolo di agente. Non avendo ricevuto risposta, ha adito il TRGA in giurisdizione esclusiva, chiedendo l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento delle differenze, oltre accessori. L’Amministrazione si è costituita eccependo la prescrizione quinquennale, in subordine decennale, e concludendo per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla modifica apportata all’art. 6, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 335/1982 a opera dell’art. 1, lett. e), n. 1), del d.lgs. n. 95/2017, in vigore dal 7.7.2017, che ha elevato il titolo di studio necessario per la nomina ad agente della Polizia di Stato dal diploma di scuola media inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Richiamando il precedente specifico di questo TRGA e la giurisprudenza ivi consolidatasi, il giudice individua il principio di corrispondenza tra livello di conoscenza delle due lingue e titolo di studio richiesto per l’esercizio della funzione. Tale principio si ricava dall’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976, che impone la conoscenza della lingua italiana e tedesca adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, e dall’art. 4, comma 6, del medesimo decreto, che subordina il passaggio a funzioni superiori al possesso dell’attestato corrispondente al titolo di studio prescritto.

Quanto al computo dell’indennità, i commi quarto e quinto dell’art. 1 del d.P.R. n. 752/1976 disciplinano le ipotesi di discrasia tra attestato posseduto e titolo richiesto. Se l’attestato è inferiore, l’indennità si determina in base al grado posseduto; se è superiore, come nella specie, si calcola con riferimento all’attestato corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno alla funzione.

Il Collegio sottolinea la natura dinamica dell’indennità, svincolata dai requisiti esistenti al momento dell’accesso e legata alle successive modifiche normative e all’eventuale acquisizione di attestati di grado maggiore. Una lettura statica del rapporto d’impiego produrrebbe disuguaglianze inaccettabili tra dipendenti con identica funzione e identica competenza linguistica, in violazione del principio di uguaglianza, e negherebbe la logica incentivante della disciplina. Il ricorso è pertanto accolto: accertato il diritto all’indennità parametrata al livello B2 dal 7.7.2017, l’Amministrazione è condannata al pagamento delle differenze di euro 37,97 mensili lorde, nel limite del quinquennio antecedente all’intimazione interruttiva della prescrizione, oltre interessi secondo l’art. 429 cod. proc. civ. e le modalità dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 429 c.p.c.

Tutte le 117 sentenze sull'art. 429 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *