Ne bis in idem davanti all’ABF (ABF Collegio di Bologna n. 1614 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ne bis in idem costituisce principio generale dell’ordinamento processuale e opera anche nell’ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quale l’Arbitro Bancario Finanziario. Esso è correttamente invocato quando tra il giudizio precedente e quello pendente sussiste identità degli elementi soggettivi (le parti) ed oggettivi (petitum e causa petendi). Ne consegue l’inammissibilità del secondo ricorso che riproponga la stessa questione già decisa nel merito, ancorché le pronunce ABF non facciano stato tra le parti come le sentenze dell’autorità giudiziaria. È inoltre precluso, in sede di replica, ampliare la domanda iniziale, essendo consentito solo puntualizzare e chiarire le domande già formulate nel ricorso.

Il Fatto

La parte ricorrente ha adito l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la cancellazione delle segnalazioni negative effettuate a proprio carico nei sistemi di informazioni creditizie, in relazione al mutuo chirografario indicato. Sostiene di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione prescritto dalla normativa di settore e deduce la lesività delle segnalazioni per la propria reputazione creditizia.

L’intermediario resistente eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem, avendo la ricorrente proposto in precedenza altro ricorso, rigettato dal medesimo Collegio, avente ad oggetto il medesimo contratto, le stesse doglianze e la stessa domanda. Nel merito chiede il rigetto, evidenziando che i solleciti di pagamento inviati erano corredati del preavviso di segnalazione e che il servizio di recapito impiegato garantisce la certezza della consegna. In sede di replica la ricorrente contesta la certezza della consegna e deduce la sproporzione della segnalazione rispetto all’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Dal raffronto della documentazione emerge che il ricorso introduttivo del presente giudizio presenta lo stesso petitum e la stessa causa petendi del ricorso depositato nel 2024 contro la stessa resistente e già rigettato nel merito, dopo che era stata ritenuta corretta la condotta dell’intermediario alla luce della documentazione versata in atti, peraltro identica a quella nuovamente prodotta.

Il Collegio ricorda che le pronunce ABF non fanno stato tra le parti, diversamente dalle sentenze dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, le parti non possono, ottenuta una decisione su una determinata questione, riproporre la stessa in un secondo giudizio, come affermato dal Collegio di coordinamento in più occasioni.

Il fondamento dell’orientamento risiede nella natura di principio generale del ne bis in idem, operante anche nei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. La sua violazione è correttamente invocata quando tra il giudizio precedente e quello pendente vi sia identità degli elementi soggettivi (le parti) ed oggettivi (petitum e causa petendi).

Poiché nel caso di specie tra i due ricorsi vi è perfetta identità sul piano soggettivo e oggettivo, il Collegio dichiara l’inammissibilità del secondo ricorso per violazione del ne bis in idem.

Il Collegio rileva inoltre l’inammissibilità della contestazione formulata per la prima volta in sede di repliche, relativa alla dedotta illegittimità delle segnalazioni per effetto dell’avvenuta estinzione anticipata del mutuo. Le Disposizioni ABF precludono, entro il termine perentorio di venticinque giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, la possibilità di ampliare la domanda iniziale, lasciando al cliente solo la facoltà di puntualizzare e chiarire le domande già formulate nel ricorso. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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