Estinzione anticipata del credito e rimborso pro rata delle commissioni di distribuzione (ABF Collegio di Bologna n. 1617 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito in misura proporzionale alla vita residua del contratto, ai sensi dell’art. 125-sexies TUB nel testo vigente alla data di sottoscrizione. Il diritto alla restituzione comprende tutti i costi posti a carico del consumatore dei quali il finanziatore sia a conoscenza, comprese le commissioni di distribuzione qualificate come up front, non rilevando la destinazione finale dell’importo né la loro qualificazione contrattuale come non ripetibili. Sulle voci recurring opera il criterio pro rata temporis; sui costi up front si applica il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi. L’indennizzo di estinzione è dovuto nei limiti dell’art. 125-sexies, comma 2, TUB, salvo che il consumatore alleghi le ragioni della sua oggettiva ingiustificatezza, non ricorrendo le ipotesi di esclusione del comma 3.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato il 26.02.2021 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 01.05.2025 in corrispondenza della rata 49 su 120 complessive. Proposto invano reclamo, si rivolgeva all’ABF chiedendo, in via principale, il rimborso delle commissioni di distribuzione secondo il criterio pro rata temporis e dei costi assicurativi al netto delle imposte, oltre interessi, e che il Collegio riconoscesse che i 730,00 euro già ricevuti costituivano conguaglio di rate e non si imputavano alle commissioni. In via subordinata chiedeva la restituzione dell’indennizzo di 226,56 euro ove non legittimamente applicato e non provato.
L’intermediario resistente eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva per le commissioni spettanti all’intermediario del credito, sosteneva la natura non ripetibile delle commissioni di distribuzione in quanto costi di terzi relativi a servizi accessori, e invocava l’art. 125-sexies, comma 4, TUB essendo l’importo rimborsato anticipatamente superiore a 10.000,00 euro. Il ricorrente replicava richiamando l’efficacia diretta della direttiva 2008/48/CE e della sentenza Lexitor, l’irretroattività dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023 e l’inefficacia della clausola di accettazione e rinuncia contenuta nel conteggio estintivo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, richiamando il consolidato orientamento dell’ABF secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico dei quali il soggetto concedente sia a conoscenza, non rilevando la destinazione finale dell’importo corrisposto (richiamata la decisione del Collegio di Torino n. 10337/2020).
Nel merito, richiamata la sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, il Collegio rileva che per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione l’originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia C-383/18 dell’11.09.2019 (Lexitor) e della decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. L’entrata in vigore dell’art. 27 del D.L. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023, non modifica tale contesto, disponendo la norma che per i contratti sottoscritti prima della conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 125-sexies TUB vigenti alla data di sottoscrizione.
Quanto ai criteri di calcolo, il Collegio applica il criterio pro rata temporis alle commissioni recurring (richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014) e, per i costi up front, il criterio contrattuale adottato per gli interessi corrispettivi. Riconosce la natura up front delle commissioni di distribuzione, in quanto riferite ad attività prodromiche alla stipula, ribadendo che tutti i costi, salvo imposte e oneri erariali, sono voci retrocedibili. Applicando tali criteri determina l’importo di 644,00 euro, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio ritiene poi non contestata la questione dei 730,00 euro, risultando dal conteggio estintivo la loro imputazione a quote insolute. Nulla è dovuto per gli oneri assicurativi, poiché l’art. 8 del contratto prevede che la polizza sia stipulata e pagata dall’intermediario, senza onere a carico del ricorrente (richiamata la decisione del Collegio di Napoli n. 17405/2017). Quanto all’indennizzo di estinzione, il Collegio esclude la violazione dell’art. 125-sexies, comma 2, TUB, non avendo il ricorrente allegato le ragioni dell’oggettiva ingiustificatezza e non ricorrendo le ipotesi di esclusione del comma 3 (richiamata la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/2020). Il ricorso è pertanto accolto in parte.
Nota della Redazione
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