Estinzione anticipata e rimborso oneri non maturati rigetto per assenza di costi (ABF Collegio di Bologna n. 1612 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata di un finanziamento contro delegazione di pagamento, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito presuppone che i costi siano stati effettivamente posti a suo carico. L’art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce della sentenza Lexitor (CGUE n. C-383/18) e confermato dalla declaratoria di illegittimità dell’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, impone la retrocessione sia dei costi recurring sia dei costi up front, ma solo nei limiti della quota non maturata e sempre che gli oneri gravino sul consumatore. Il premio assicurativo è rimborsabile solo se il ricorrente ne abbia sostenuto l’onere e ne dimostri il pagamento. Il criterio di restituzione degli interessi segue la curva degli interessi quando il contratto, privo di ambiguità, richiama l’ammortamento alla francese e il metodo finanziario.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato nel settembre 2020 un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto anticipatamente nel dicembre 2024 in corrispondenza della rata n. 51 di 96. Insoddisfatto dell’interlocuzione in fase di reclamo, ha adito l’Arbitro chiedendo il rimborso delle commissioni, degli interessi e dei premi assicurativi non maturati, ai sensi dell’art. 125-sexies T.U.B., sulla base del conteggio estintivo.
La banca resistente ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per natura consulenziale della domanda. Nel merito ha sostenuto di essere divenuta titolare del contratto per scissione societaria, di non aver previsto spese up front né costi di gestione, di essere contraente e beneficiaria della polizza senza costi per il ricorrente e di aver correttamente applicato il criterio di calcolo degli interessi secondo l’ammortamento alla francese.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Dall’esame del reclamo e delle repliche emerge che il ricorrente domanda il rimborso delle maggiori somme rispetto a quanto ottenuto in sede di conteggio estintivo, pur senza quantificarle. Secondo l’orientamento dell’ABF, la generica domanda di rimborso di voci non maturate non esonera l’Arbitro dalla concreta individuazione delle ragioni di credito (richiamate le decisioni del Collegio di Palermo n. 1355/2023 e n. 18831/2021).
Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo: la Corte Costituzionale n. 263/2022 ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021 nella parte in cui limitava la retroattività della sentenza Lexitor. Per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 106/2021 trova quindi applicazione l’originario art. 125-sexies T.U.B., con retrocedibilità sia dei costi recurring sia dei costi up front. Il criterio di quantificazione segue l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019: proporzionalità lineare per i costi recurring, curva degli interessi per quelli up front.
Tale disciplina non è stata modificata dall’art. 27 d.l. n. 104/2023, convertito con legge n. 136/2023. Nel caso concreto, però, il contratto non prevede alcun onere a carico del ricorrente. Quanto al premio assicurativo, il Collegio rileva che il soggetto tenuto alla stipula e al pagamento è l’intermediario, che il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza della stipulazione o del pagamento e che dal conteggio estintivo non consta l’intervento della compagnia né un diritto di rivalsa.
Sugli interessi corrispettivi, i più recenti orientamenti condivisi (Collegio di Coordinamento nn. 6885/22 e 6888/22) applicano il criterio pro rata temporis solo in presenza di clausole ambigue. Nel caso di specie il modulo SECCI e l’art. 7 del contratto indicano l’ammortamento alla francese e il metodo finanziario per il rimborso degli interessi non maturati, senza ambiguità. Il ricorso è pertanto respinto, non essendo dovuto alcun ulteriore importo. Il Collegio esclude inoltre la rimborsabilità delle spese legali e delle imposte, richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025 e l’art. 125-ter T.U.B..
Nota della Redazione
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