Recesso dal preliminare e caparra: doppia conforme e inammissibilità del vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 12599 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto preliminare di compravendita, qualora il giudizio di appello sia stato introdotto successivamente all’11-9-2012 e il ricorso per cassazione sia stato proposto prima del 28-2-2023, il motivo di ricorso ex art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile in presenza di una “doppia conforme”, allorché il ricorrente non indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. La censura di violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è proponibile solo ove si denunci che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, essendo riservata alla sua discrezionalità la valutazione di prove contrapposte ex art. 116 cod. proc. civ. L’erronea valutazione delle prove o la mancata ammissione di mezzi istruttori, se non si traduce nella violazione di una specifica regola di valutazione legale, è sindacabile in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
Una società promissaria acquirente conveniva in giudizio la promittente venditrice, chiedendo l’accertamento del proprio legittimo esercizio del diritto di recesso dal contratto preliminare e la condanna della controparte alla restituzione dell’immobile. La promittente venditrice, a sua volta, domandava l’accertamento del diritto di recedere dal contratto per inadempimento dell’acquirente, con la condanna al pagamento del doppio della caparra.
Il Tribunale accoglieva la domanda della promittente venditrice, dichiarando il suo diritto di trattenere la caparra; la Corte d’appello rigettava l’appello della promissaria acquirente, con sentenza di conferma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi dichiarati inammissibili. Quanto al primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 1453, 1455 e 1385 cod. civ. e sul vizio di motivazione, la Corte ha preliminarmente rilevato che, vertendosi in ipotesi di “doppia conforme”, il motivo ex art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile laddove il ricorrente non dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito. La ricorrente, al contrario, si era limitata a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, senza individuare i fatti specifici e decisivi oggetto di discussione.
La Corte ha poi valorizzato gli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito, basati sui documenti prodotti: la promittente venditrice aveva più volte diffidato la promissaria acquirente a stipulare, la quale non si era presentata davanti al notaio. L’assenza di una censura ammissibile su tali accertamenti ha reso irrilevanti le deduzioni della ricorrente circa la violazione delle norme sulla risoluzione e sul recesso, in quanto tutte finalizzate a una diversa ricostruzione dei fatti.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. sussiste solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che egli abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. Anche la censura di omessa ammissione della prova testimoniale è stata ritenuta inammissibile, per la mancata specificazione del contenuto dei capitoli di prova e per l’insindacabilità della scelta del giudice di merito di fondare la decisione sulle prove documentali.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e alla corresponsione dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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