Curatela fallimentare detentrice del sito inquinato e obblighi ambientali (Cons. Stato n. 2022 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Per effetto della dichiarazione di fallimento, la curatela assume ipso iure la detenzione dei beni del fallito ai sensi dell’art. 42 l.f. e dell’art. 133, comma 1, cod. proc. civ., divenendo per ciò solo legittima destinataria degli ordini di messa in sicurezza e di prevenzione ambientale. Gli obblighi di bonifica e di ripristino di un sito inquinato da una società fallita gravano sulla curatela anche quando questa non prosegua l’attività di impresa. La rinuncia alla liquidazione ai sensi dell’art. 104-ter l.f. costituisce atto privatistico e non dismissivo della responsabilità di diritto pubblico: essa non libera la curatela, a prescindere dal momento in cui interviene e dalla riconsegna del sito al soggetto fallito. Il fallimento non dà luogo a fenomeno successorio, sicché il curatore non è avente causa del fallito nel trattamento dei rifiuti.

Il Fatto

Il consorzio ha gestito una discarica comunale dal 1989 al 2008 e, dopo la chiusura, è stato autorizzato alla gestione post mortem fino al 2038. La provincia, rilevati cedimenti della scarpata, ha imposto l’esecuzione di lavori; il consorzio ha comunicato di non poterli avviare e ha chiesto il proprio fallimento. Dichiarato il fallimento, la curatela ha curato gli interventi urgenti di asporto del percolato, ha esperito un’infruttuosa vendita del complesso e ha ottenuto l’autorizzazione all’abbandono del sito ex art. 104-ter, comma 8, l.f., con riconsegna al presidente del consorzio nel 2016.

La provincia e il comune hanno poi diffidato la curatela a riprendere la gestione della discarica e a rimuovere il percolato. I ricorsi straordinari proposti dalla curatela sono stati trasposti davanti al TAR Veneto e respinti con la sentenza n. 184 del 2024, della quale è chiesta la riforma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondati i primi tre motivi, trattati congiuntamente. La tesi dell’inapplicabilità dei principi dell’Adunanza Plenaria n. 3 del 2021 — resa in tema di ordine di rimozione dei rifiuti — è respinta per evidente analogia di ratio, già riconosciuta dalla Sezione con la pronuncia n. 11208 del 2023, secondo cui gli obblighi di bonifica e ripristino di un sito inquinato da società fallita gravano sulla curatela.

Cadono anche le doglianze sulla asserita mancanza di gestione, proprietà e detenzione del sito e sulla mancata autorizzazione all’esercizio provvisorio. La Sezione dà continuità all’orientamento secondo cui la curatela, che ha la custodia dei beni del fallito, non può andare esente da responsabilità pur non proseguendo l’impresa: gli atti di dismissione, anche se legittimi ex art. 104-ter l.f., restano atti privatistici e non dismissivi della responsabilità pubblicistica (Ad. Plen. n. 3 del 2021; Sez. IV n. 4383 del 2021; Sez. IV n. 1763 del 2022; Sez. IV n. 1883 del 2025). La rinuncia ex art. 104-ter non è rinuncia all’acquisizione del bene, ma alla sua liquidazione, con facoltà dei creditori di aggredirlo con azioni esecutive individuali.

Il fallimento non produce alcun fenomeno successorio: la società perde solo la legittimazione a disporre dei propri beni. Poiché il sito apparteneva al consorzio, la cui responsabilità per l’inquinamento non è contestata, la curatela ne è divenuta detentrice ipso iure ed è legittima destinataria degli ordini. Irrilevanti restano il momento della rinuncia, la riconsegna del sito e l’asserita inerzia delle amministrazioni, così come la dedotta asimmetria sul richiamo alla negotiorum gestio, superabile a prescindere dall’art. 2028 cod. civ..

Infondato è anche il quarto motivo. Non vi è duplicazione dell’ordine già rivolto al consorzio in bonis, perché le ordinanze presuppongono una situazione diversa, segnata dal sopravvenuto fallimento e dall’intervento della curatela sull’asporto del percolato. Legittima è pure l’ordinanza sindacale, sussistendo i presupposti dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 per il pericolo di penetrazione del percolato nelle falde, aggravato dalle piogge autunnali. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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